Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi delle case popolari (IACP) - Autorizzazione a utilizzare, a titolo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, con obbligo di reintegro - Proroga al 31 dicembre 2019 - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che proroga di un anno l'ambito di applicazione temporale dell'art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, disposizione comunque non impugnata, la quale consente, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli IACP della Sicilia, l'utilizzo da parte degli stessi a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità delle somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge n. 560 del 1993, ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio. Il vincolo di destinazione di cui all'art. 3 del d.l. n. 47 del 2014, come convertito - per cui le risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente - è espressione di una scelta di politica economica nazionale finalizzata a razionalizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ridurre gli oneri a carico della finanza locale, e costituisce un principio fondamentale nella materia «coordinamento della finanza pubblica». La disposizione censurata destina invece le risorse indicate a fini diversi, in contrasto con la suddetta disposizione statale. Né l'operazione, dal punto di vista delle regole di contabilità pubblica, può qualificarsi come anticipazione di cassa, per la mancanza della previsione dell'obbligo da parte dell'ente beneficiario di procedere al reintegro delle somme indicate entro il medesimo esercizio finanziario. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2016 e n. 38 del 2016).
Secondo il costante orientamento costituzionale, ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità: l'istituto dell'acquiescenza non si applica invero ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 237 del 2017, n. 98 del 2017, n. 60 del 2017, n. 39 del 2016, n. 215 del 2015 e n. 124 del 2015).