Sentenza 16/1987 (ECLI:IT:COST:1987:16)
Massima numero 4025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/01/1987; Decisione del
16/01/1987
Deposito del 22/01/1987; Pubblicazione in G. U. 04/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 16/87.RIPOSO FESTIVO O SETTIMANALE (DIRITTO A) - TURNISTI - PRESTAZIONE DURANTE LA DOMENICA - MAGGIORAZIONE DEL SALARIO - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 16/87.RIPOSO FESTIVO O SETTIMANALE (DIRITTO A) - TURNISTI - PRESTAZIONE DURANTE LA DOMENICA - MAGGIORAZIONE DEL SALARIO - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Il lavoro prestato nella domenica e' piu' penoso e di diversa qualita' rispetto a quello svolto nei giorni feriali e da' percio' diritto ad una maggiorazione del salario (art. 36 Cost.), la cui determinazione e' innanzitutto rimessa alle fonti collettive e, in mancanza, al giudice; dovendosi, peraltro, considerare, in ogni caso se, rispetto ai lavoratori che riposano normalmente la domenica, un compenso proprio non sia gia' compreso in quello ordinario e normale o in altri eventuali benefici accordati alla categoria, in considerazione della specialita' del lavoro che comporta turni domenicali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, L. 27 maggio 1949, n. 260, modificato dall'art. 1, L. 31 marzo 1954, n. 90 nella parte in cui non prevede alcuna maggiorazione di compenso per lavoro prestato dai turnisti durante le domeniche ricomprese nel turno loro assegnato).
Il lavoro prestato nella domenica e' piu' penoso e di diversa qualita' rispetto a quello svolto nei giorni feriali e da' percio' diritto ad una maggiorazione del salario (art. 36 Cost.), la cui determinazione e' innanzitutto rimessa alle fonti collettive e, in mancanza, al giudice; dovendosi, peraltro, considerare, in ogni caso se, rispetto ai lavoratori che riposano normalmente la domenica, un compenso proprio non sia gia' compreso in quello ordinario e normale o in altri eventuali benefici accordati alla categoria, in considerazione della specialita' del lavoro che comporta turni domenicali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, L. 27 maggio 1949, n. 260, modificato dall'art. 1, L. 31 marzo 1954, n. 90 nella parte in cui non prevede alcuna maggiorazione di compenso per lavoro prestato dai turnisti durante le domeniche ricomprese nel turno loro assegnato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte