Sentenza 17/1987 (ECLI:IT:COST:1987:17)
Massima numero 4027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/01/1987; Decisione del
16/01/1987
Deposito del 22/01/1987; Pubblicazione in G. U. 04/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
4026
Titolo
SENT. 17/87 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E RISARCIMENTO DANNI - LIMITAZIONE ALLE SOLE IPOTESI DI NULLITA' DEL LICENZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 4, L. N. 604 DEL 1966 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 17/87 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E RISARCIMENTO DANNI - LIMITAZIONE ALLE SOLE IPOTESI DI NULLITA' DEL LICENZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 4, L. N. 604 DEL 1966 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 18 dello Statuto dei lavoratori non si pone, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, come norma speciale o eccezionale, ma e` dotato di una forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso espressamente contemplati, purche` assimilabili sotto il profilo dell'identita` di ratio: ipotesi, questa, che certamente ricorre nel caso del licenziamento per ragioni unicamente fondate sulla diversita` di sesso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 37 Cost. e relativa all'art. 18, L. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui, limitando la prevista tutela reintegrativa e risarcitoria ai casi di nullita` del licenziamento contemplati dall'art. 4, L. n. 604 del 1966, escluderebbe da tale tutela gli ulteriori casi di nullita` configurabili ex art. 15 della stessa L. n. 300 - come sostituito, nell'ultimo comma, dall'art. 13, L. n. 903 del 1977 - tra cui quello del licenziamento implicante discriminazione fra lavoratori e lavoratrici in base al sesso).
L'art. 18 dello Statuto dei lavoratori non si pone, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, come norma speciale o eccezionale, ma e` dotato di una forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso espressamente contemplati, purche` assimilabili sotto il profilo dell'identita` di ratio: ipotesi, questa, che certamente ricorre nel caso del licenziamento per ragioni unicamente fondate sulla diversita` di sesso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 37 Cost. e relativa all'art. 18, L. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui, limitando la prevista tutela reintegrativa e risarcitoria ai casi di nullita` del licenziamento contemplati dall'art. 4, L. n. 604 del 1966, escluderebbe da tale tutela gli ulteriori casi di nullita` configurabili ex art. 15 della stessa L. n. 300 - come sostituito, nell'ultimo comma, dall'art. 13, L. n. 903 del 1977 - tra cui quello del licenziamento implicante discriminazione fra lavoratori e lavoratrici in base al sesso).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte