Ordinanza 22/1987 (ECLI:IT:COST:1987:22)
Massima numero 4032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
16/01/1987; Decisione del
16/01/1987
Deposito del 22/01/1987; Pubblicazione in G. U. 04/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 22/87. REGIONE VALLE D'AOSTA - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA PROPRIETA' AGRICOLA - INDIVIDUAZIONE DI STRADE CON DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E PARCHEGGIO PER VEICOLI A MOTORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 22/87. REGIONE VALLE D'AOSTA - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA PROPRIETA' AGRICOLA - INDIVIDUAZIONE DI STRADE CON DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E PARCHEGGIO PER VEICOLI A MOTORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la proposta questione per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza: avendo, in particolare, il giudice 'a quo' omesso qualsiasi motivazione in ordine alla qualita` della strada, cui si riferisce la fattispecie innanzi a lui pendente, ed alla conseguente riferibilita`, alla medesima, della disciplina denunciata; cosi` eludendo il disposto dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo e 5, comma primo, della legge Regione Valle d'Aosta 1^ aprile 1977, n. 18 denunciati - per contrasto con gli artt. 116, 16 e 42 Cost. - nella parte in cui, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprieta` agricola, vietano (art. 2, comma primo) e sanzionano (art. 5, comma primo) la circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili o d'accesso a locali pubblici o ad impianti sportivi (art. 1). - O. nn. 69/1986, 202/1986, 219/1986.
E' manifestamente inammissibile la proposta questione per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza: avendo, in particolare, il giudice 'a quo' omesso qualsiasi motivazione in ordine alla qualita` della strada, cui si riferisce la fattispecie innanzi a lui pendente, ed alla conseguente riferibilita`, alla medesima, della disciplina denunciata; cosi` eludendo il disposto dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo e 5, comma primo, della legge Regione Valle d'Aosta 1^ aprile 1977, n. 18 denunciati - per contrasto con gli artt. 116, 16 e 42 Cost. - nella parte in cui, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprieta` agricola, vietano (art. 2, comma primo) e sanzionano (art. 5, comma primo) la circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili o d'accesso a locali pubblici o ad impianti sportivi (art. 1). - O. nn. 69/1986, 202/1986, 219/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte