Sentenza 25/2021 (ECLI:IT:COST:2021:25)
Massima numero 43614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  27/01/2021;  Decisione del  27/01/2021
Deposito del 22/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43608  43609  43610  43611  43612  43613  43615  43616  43617  43618  43619  43620


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per non essersi il ricorrente confrontato con le competenze assegnate dallo statuto alla Regione Siciliana. Il contenuto delle disposizioni censurate e il parametro evocato, costituito dalla competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», escludono la necessità per il ricorrente di un puntuale esame delle competenze statutarie, alle quali è estranea tale materia.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 13  co. 1

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 13  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte