Sentenza 26/1987 (ECLI:IT:COST:1987:26)
Massima numero 4037
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  16/01/1987;  Decisione del  16/01/1987
Deposito del 03/02/1987; Pubblicazione in G. U. 11/02/1987
Massime associate alla pronuncia:  4036  4038


Titolo
SENT. 26/87 B. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E PUBBLICO MINISTERO CHE INTERVENGA NEL PROCESSO CIVILE - CASI PREVISTI - AZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Testo
Va dichiarata ammissibile la richiesta di referendum se il quesito posto sia omogeneo ed univoco e verta su disposizioni legislative le quali non sono ne` assimilabili a norme costituzionali sotto il profilo della resistenza all'abrogazione, ne` "a contenuto costituzionalmente vincolato" nel senso che esse, considerate nel loro nucleo normativo, darebbero vita all'unica disciplina della materia consentita dalla Costituzione. (Ammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. del cod. proc. civ.: n. 55, che delimita i casi nei quali il giudice e` civilmente responsabile, 56, che condiziona in vario modo l'esercizio della relativa azione e 74 che estende tali norme anche ai magistrati del P.M. che intervengono nel processo civile). - cfr. S. n. 16/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte