Sentenza 26/1987 (ECLI:IT:COST:1987:26)
Massima numero 4038
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  16/01/1987;  Decisione del  16/01/1987
Deposito del 03/02/1987; Pubblicazione in G. U. 11/02/1987
Massime associate alla pronuncia:  4036  4037


Titolo
SENT. 26/87 C. RESPONSABILITA' CIVILE - IMPIEGATI STATALI - MAGISTRATI - DISCIPLINA - RINVIO A LEGGE STATALE - PLURALITA' DI SCELTE NORMATIVE - POSSIBILITA'.

Testo
Ai sensi dell'art. 28 Cost., tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgono attivita` statale, sono personalmente responsabili, non escludendosi - poiche` la norma rinvia alle leggi ordinarie - che codesta responsabilita` sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni: ed in particolare, per quanto concerne i giudici, con le condizioni ed i limiti derivanti dai disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni. - cfr. S. n. 2/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte