Sentenza 28/1987 (ECLI:IT:COST:1987:28)
Massima numero 4041
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
16/01/1987; Decisione del
16/01/1987
Deposito del 03/02/1987; Pubblicazione in G. U. 11/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
4040
Titolo
SENT. 28/87 B . CACCIA - ESERCIZIO - A) FONDI "APERTI" - ACCESSO - DIVIETO - POTERE DEL PROPRIETARIO - LIMITI - B) PROTEZIONE E TUTELA DELLA FAUNA - DISCIPLINA - INAMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO.
SENT. 28/87 B . CACCIA - ESERCIZIO - A) FONDI "APERTI" - ACCESSO - DIVIETO - POTERE DEL PROPRIETARIO - LIMITI - B) PROTEZIONE E TUTELA DELLA FAUNA - DISCIPLINA - INAMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO.
Testo
Non deve essere sottoposto a consultazione popolare un quesito referendario di dubbio significato. (Inammissibilita` delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione: a) dell'art. 842 del cod.civ. - che prevede l'esercizio della caccia e della pesca nei fondi di proprieta` privata - in quanto risulta precluso all'elettore, favorevole all'abrogazione di una sola fra le due ipotesi normative, di operare una scelta fra esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla liberta` del diritto di voto; b) degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, L. 27 dicembre 1977, n. 968 - recante disposizioni in materia di protezione e tutela della fauna e di caccia - in quanto la richiesta, cosi` come formulata, risulta priva di quella chiarezza, che assicura l'espressione di un voto consapevole. Mentre essa esclude l'art. 1 della legge de qua, che contiene il principio ispiratore della legge stessa, propone l'abrogazione degli artt. 3, 10, 11, primo co., 20 e 31, sembrando cosi` finalizzata a limitare, non gia` l'attivita` venatoria, ma la protezione e la tutela della fauna. Inoltre, pur chiedendosi anche l'abrogazione dell'art. 8, ai sensi del quale "l'esercizio della caccia e` consentito",si escludono dal quesito gli artt. 21 e 22, i quali lasciano sopravvivere "la licenza di porto d'armi per uso di caccia" e l'"abilitazione all'esercizio venatorio").
Non deve essere sottoposto a consultazione popolare un quesito referendario di dubbio significato. (Inammissibilita` delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione: a) dell'art. 842 del cod.civ. - che prevede l'esercizio della caccia e della pesca nei fondi di proprieta` privata - in quanto risulta precluso all'elettore, favorevole all'abrogazione di una sola fra le due ipotesi normative, di operare una scelta fra esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla liberta` del diritto di voto; b) degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, L. 27 dicembre 1977, n. 968 - recante disposizioni in materia di protezione e tutela della fauna e di caccia - in quanto la richiesta, cosi` come formulata, risulta priva di quella chiarezza, che assicura l'espressione di un voto consapevole. Mentre essa esclude l'art. 1 della legge de qua, che contiene il principio ispiratore della legge stessa, propone l'abrogazione degli artt. 3, 10, 11, primo co., 20 e 31, sembrando cosi` finalizzata a limitare, non gia` l'attivita` venatoria, ma la protezione e la tutela della fauna. Inoltre, pur chiedendosi anche l'abrogazione dell'art. 8, ai sensi del quale "l'esercizio della caccia e` consentito",si escludono dal quesito gli artt. 21 e 22, i quali lasciano sopravvivere "la licenza di porto d'armi per uso di caccia" e l'"abilitazione all'esercizio venatorio").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte