Sentenza 29/1987 (ECLI:IT:COST:1987:29)
Massima numero 4043
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  16/01/1987;  Decisione del  16/01/1987
Deposito del 03/02/1987; Pubblicazione in G. U. 11/02/1987
Massime associate alla pronuncia:  4042


Titolo
SENT. 29/87 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ELEZIONE DEI MEMBRI TOGATI - PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO.

Testo
La richiesta referendaria mirante alla pura e semplice cancellazione di norme elettorali - quali quelle disciplinanti il procedimento per l'elezione dei membri togati nel C.S.M. - non e` di per se` teleologicamente significativa, poiche` - data l'ampia gamma di possibili sistemi elettorali e di loro eventuali combinazioni - non prospetta all'elettorato una chiara alternativa fra due scelte ben definite, in tal modo impedendo che il voto popolare sia reso con la necessaria consapevolezza. Per altro verso, non potendo gli organi costituzionali - o di rilevanza costituzionale, qual'e` il C.S.M. - essere esposti alla eventualita`, anche se soltanto teorica, di una paralisi nel loro funzionamento, l'organo a composizione elettiva, richiesta dalla Costituzione, non puo`, una volta costituito, essere privato neppure temporaneamente del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione; con la conseguenza che tali norme non potranno essere abrogate se non sostituendo ad esse una nuova disciplina: compito, questo, che solo il legislatore rappresentativo e` in grado di assolvere, rivelandosi il referendum, nella specie, strumento insufficiente. (Inammissibilita` della richiesta di referendum abrogativo degli artt. 25, 26 e 27 della L. 24 marzo 1958 n. 195, cosi` come risultanti dalle successive modificazioni e integrazioni).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte