Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Misure di sostegno ai lavoratori socialmente utili (LSU) fuoriusciti dalla società Almaviva - Possibile loro reinserimento nella procedura di assegnazione in utilizzazione in attività socialmente utili - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e del principio del pubblico concorso - Esclusione dell'effetto di stabilizzazione - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lett l), dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, il primo che estende il regime della stabilizzazione di cui all'art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 ai lavoratori socialmente utili (LSU) o di pubblica utilità (LPU) assunti presso la società Almaviva Contact spa già destinatari dei benefici di cui all'art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2006, e il secondo nella parte in cui dispone che l'art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 si applica anche ai lavoratori già destinatari del regime transitorio dei LSU assunti presso la società Almaviva Contact spa e transitati alla società Exprivia Projects srl. In entrambe le ipotesi, la possibilità dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, al fine del reinserimento nella procedura di assegnazione in utilizzazione in attività socialmente utili, non è volta alla stabilizzazione dei lavoratori fuoriusciti dalla società Almaviva Contact spa, bensì alla loro possibile riassegnazione come lavoratori socialmente utili, in alternativa alla erogazione del beneficio economico gravante sul Fondo unico per il precariato. Pertanto l'iscrizione dei lavoratori ex LSU nell'elenco regionale suddetto non determina alcuna loro nuova stabilizzazione, ma solo consente che essi possano essere assegnati ad attività socialmente utili, senza perciò disciplinare né aspetti riferibili alla materia «ordinamento civile», né comportando la stabilizzazione di questi lavoratori come dipendenti regionali in assenza di concorso pubblico.