Sentenza 30/1987 (ECLI:IT:COST:1987:30)
Massima numero 4044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  29/01/1987;  Decisione del  29/01/1987
Deposito del 05/02/1987; Pubblicazione in G. U. 11/02/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 30/87. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PERSONALE INSEGNANTE - ASSISTENTI INCARICATI - RETRIBUZIONE - RIDUZIONE IN CASO DI CUMULO CON ALTRO IMPIEGO - CRITERI E MISURE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Una disciplina del cumulo di stipendi puo` essere differenziata da quella generale prevista dall'art. 99 T.U. n. 2960 del 1923, solo se cio` sia giustificato da una obbiettiva diversita` di posizioni. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 25, comma quinto, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui dispone che le retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro impiego (consentito dall'art. 13, L. 18 marzo 1958, n. 349), vengano ridotte al 31 per cento, anziche` stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore. - cfr. S. nn. 11/1973 e 152/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte