Sentenza 31/1987 (ECLI:IT:COST:1987:31)
Massima numero 4045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
29/01/1987; Decisione del
29/01/1987
Deposito del 05/02/1987; Pubblicazione in G. U. 11/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 31/87. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - DIPENDENTI DIMISSIONARI PRIMA DI AVER MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA' 'UNA TANTUM' - DIRITTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN PARTE QUA.
SENT. 31/87. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - DIPENDENTI DIMISSIONARI PRIMA DI AVER MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA' 'UNA TANTUM' - DIRITTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN PARTE QUA.
Testo
L'indennita` 'una tantum' costituisce parte differita della retribuzione dovuta per il lavoro prestato - essendo proporzionalmente commisurata alla durata di esso - e conseguentemente costituisce violazione dell'art. 36 Cost., ogni forma di decurtazione di tale indennita`, che si traduca sostanzialmente in una perdita, anche parziale, del diritto. E' pertanto costituzionalmente illegittima, per contrasto con il predetto art. 36 Cost., la disposizione (successivamente novellata dalla legge n. 965 del 1965 e applicabile 'ratione temporis' nel giudizio a quo) contenuta nell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n.680, nella parte in cui esclude i dipendenti degli enti locali, dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione, dal diritto alla indennita` 'una tantum'. - v. S. n. 184/1973, 204/1972, 46/1983.
L'indennita` 'una tantum' costituisce parte differita della retribuzione dovuta per il lavoro prestato - essendo proporzionalmente commisurata alla durata di esso - e conseguentemente costituisce violazione dell'art. 36 Cost., ogni forma di decurtazione di tale indennita`, che si traduca sostanzialmente in una perdita, anche parziale, del diritto. E' pertanto costituzionalmente illegittima, per contrasto con il predetto art. 36 Cost., la disposizione (successivamente novellata dalla legge n. 965 del 1965 e applicabile 'ratione temporis' nel giudizio a quo) contenuta nell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n.680, nella parte in cui esclude i dipendenti degli enti locali, dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione, dal diritto alla indennita` 'una tantum'. - v. S. n. 184/1973, 204/1972, 46/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte