Sentenza 32/1987 (ECLI:IT:COST:1987:32)
Massima numero 4046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
29/01/1987; Decisione del
29/01/1987
Deposito del 05/02/1987; Pubblicazione in G. U. 18/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 32/87. GIUDIZIO PENALE (ATTI PRELIMINARI DEL) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIUNIONE EX ART. 45, NN. 1 E 4, C.P.P. INTERVENUTA ALL'UDIENZA DIBATTIMENTALE - NON PREVISTA CONCESSIONE DI "TERMINE A DIFESA" - SUPPOSTA CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI DILAZIONE A FINI DI GIUSTIZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 32/87. GIUDIZIO PENALE (ATTI PRELIMINARI DEL) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIUNIONE EX ART. 45, NN. 1 E 4, C.P.P. INTERVENUTA ALL'UDIENZA DIBATTIMENTALE - NON PREVISTA CONCESSIONE DI "TERMINE A DIFESA" - SUPPOSTA CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI DILAZIONE A FINI DI GIUSTIZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata previsione, nell'art. 413 cod.proc.pen., di un obbligo di concedere il "termine a difesa", in ipotesi di riunione di giudizi (ex art. 45 nn. 1 e 4 cod.proc.pen.) - a parte il rilievo che la disposizione denunziata (dettata con specifico riferimento alla fase degli atti predibattimentali) mal si presterebbe a contenere la previsione di un termine collegato al succedersi delle udienze dibattimentali - non impedisce al giudice (contro quanto assunto nel provvedimento di rimessione) di accordare, in detta evenienza, una dilazione a fini di giustizia, a cio` soccorrendo la norma, di portata generale, dell'art. 431 cod.proc.pen., il quale, qualora se ne ravvisi l'"assoluta necessita`", consente la sospensione del dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 413 cod.proc.pen., denunciato in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede la concessione di un termine a difesa in ipotesi di riunione di giudizi ex art. 45 nn. 1 e 4, cod.proc.pen., intervenuta all'udienza dibattimentale). - S.n. 11/1971.
La mancata previsione, nell'art. 413 cod.proc.pen., di un obbligo di concedere il "termine a difesa", in ipotesi di riunione di giudizi (ex art. 45 nn. 1 e 4 cod.proc.pen.) - a parte il rilievo che la disposizione denunziata (dettata con specifico riferimento alla fase degli atti predibattimentali) mal si presterebbe a contenere la previsione di un termine collegato al succedersi delle udienze dibattimentali - non impedisce al giudice (contro quanto assunto nel provvedimento di rimessione) di accordare, in detta evenienza, una dilazione a fini di giustizia, a cio` soccorrendo la norma, di portata generale, dell'art. 431 cod.proc.pen., il quale, qualora se ne ravvisi l'"assoluta necessita`", consente la sospensione del dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 413 cod.proc.pen., denunciato in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede la concessione di un termine a difesa in ipotesi di riunione di giudizi ex art. 45 nn. 1 e 4, cod.proc.pen., intervenuta all'udienza dibattimentale). - S.n. 11/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte