Sentenza 33/1987 (ECLI:IT:COST:1987:33)
Massima numero 4047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
29/01/1987; Decisione del
29/01/1987
Deposito del 05/02/1987; Pubblicazione in G. U. 18/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 33/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE "SUPPLEMENTARE" - ISCRITTI AL SOLO REGIME A.G.O. - SPETTANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 33/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE "SUPPLEMENTARE" - ISCRITTI AL SOLO REGIME A.G.O. - SPETTANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il riconoscimento del diritto alla pensione "supplementare" in favore degli iscritti a forme previdenziali diverse dall'a.g.o e non anche di coloro che siano iscritti soltanto al regime generale, si giustifica, secondo un criterio di ragionevolezza, in quanto ai primi restano preclusi altri benefici (accredito di contribuzione figurativa, ecc.); ne`, in tal modo, e` violato il principio di corrispettivita` tra contributi e prestazioni previdenziali, perche` la contribuzione all'a.g.o. insufficiente al conseguimento delle prestazioni i.v.s. da` comunque accesso alle provvidenze (economiche o sanitarie) per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi; fermo restando il principio che l'estensione dei benefici previdenziali va attuata con criteri di necessaria gradualita`. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 12 agosto 1962 n. 1338, parzialmente novellato dall'art. 12, d.P.R. n. 488 del 1968, nella parte in cui non estende il diritto alla pensione "supplementare - correlata ai contributi versati o accreditati nell'a.g.o. e risultati insufficienti per il conseguimento di autonoma pensione i.v.s. - a coloro che non siano iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale). - v. S.nn. 126/1977, 33/1975, 128/1973.
Il riconoscimento del diritto alla pensione "supplementare" in favore degli iscritti a forme previdenziali diverse dall'a.g.o e non anche di coloro che siano iscritti soltanto al regime generale, si giustifica, secondo un criterio di ragionevolezza, in quanto ai primi restano preclusi altri benefici (accredito di contribuzione figurativa, ecc.); ne`, in tal modo, e` violato il principio di corrispettivita` tra contributi e prestazioni previdenziali, perche` la contribuzione all'a.g.o. insufficiente al conseguimento delle prestazioni i.v.s. da` comunque accesso alle provvidenze (economiche o sanitarie) per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi; fermo restando il principio che l'estensione dei benefici previdenziali va attuata con criteri di necessaria gradualita`. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 12 agosto 1962 n. 1338, parzialmente novellato dall'art. 12, d.P.R. n. 488 del 1968, nella parte in cui non estende il diritto alla pensione "supplementare - correlata ai contributi versati o accreditati nell'a.g.o. e risultati insufficienti per il conseguimento di autonoma pensione i.v.s. - a coloro che non siano iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale). - v. S.nn. 126/1977, 33/1975, 128/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte