Ordinanza 37/1987 (ECLI:IT:COST:1987:37)
Massima numero 4052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  29/01/1987;  Decisione del  29/01/1987
Deposito del 05/02/1987; Pubblicazione in G. U. 18/02/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 37/87. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - U.S.L. - CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMITATO DI GESTIONE - DELIBERE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE UU.SS.LL. - DEFINITIVITA' - NON ASSOGGETTABILITA' A CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - RINUNZIA AL RICORSO ACCETTATA DALLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
In conseguenza della sopravvenuta espressa abrogazione della norma impugnata (ad opera dell'art. 4, quarto comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale il 16 luglio 1982), lo Stato ha rinunciato all'impugnativa e la Regione ha accettato tale rinuncia; va, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge approvata il 16 luglio 1982 dalla Assemblea regionale siciliana, e promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la regione Sicilia, per asserito contrasto con l'art. 17, lett. c), dello Statuto della Regione siciliana (in relazione al principio fissato dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'art. 13, quinto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte