Sentenza 25/2021 (ECLI:IT:COST:2021:25)
Massima numero 43616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  27/01/2021;  Decisione del  27/01/2021
Deposito del 22/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43608  43609  43610  43611  43612  43613  43614  43615  43617  43618  43619  43620


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle censure per omesso confronto con le competenze statutarie. La disposizione impugnata presenta, nella prospettazione del ricorso, un contenuto di rilievo privatistico, riconducibile alla materia «ordinamento civile», che esclude l'utilità di un puntuale esame delle competenze statutarie, alle quali è estranea la materia indicata.

L'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile alle competenze statutarie, così da doversi escludere la necessità del confronto con esse. (Precedenti citati: sentenze n. 194 e n. 25 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 15  co. 3

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 15  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte