Sentenza 25/2021 (ECLI:IT:COST:2021:25)
Massima numero 43616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
27/01/2021; Decisione del
27/01/2021
Deposito del 22/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle censure per omesso confronto con le competenze statutarie. La disposizione impugnata presenta, nella prospettazione del ricorso, un contenuto di rilievo privatistico, riconducibile alla materia «ordinamento civile», che esclude l'utilità di un puntuale esame delle competenze statutarie, alle quali è estranea la materia indicata.
L'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile alle competenze statutarie, così da doversi escludere la necessità del confronto con esse. (Precedenti citati: sentenze n. 194 e n. 25 del 2020).Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
16/10/2019
n. 17
art. 15
co. 3
legge della Regione siciliana
16/10/2019
n. 17
art. 15
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte