Ordinanza 41/1987 (ECLI:IT:COST:1987:41)
Massima numero 4056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
29/01/1987; Decisione del
29/01/1987
Deposito del 05/02/1987; Pubblicazione in G. U. 18/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 41/87. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - INFRAZIONI - SANZIONI APPLICABILI - JUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 41/87. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - INFRAZIONI - SANZIONI APPLICABILI - JUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale sollevate, perche` gli stessi giudici ne accertino la permanente rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 23, 29, 243, in relazione anche agli artt. 21 e 22, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciati - per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento fiscale e penale sia per il contribuente che presenta nei termini ad ufficio incompetente la dichiarazione dei redditi e sia per il contribuente che non la presenta affatto o la presenta dopo un mese dalla scadenza, e nella parte in cui non limitano gli effetti del tardivo inoltro della dichiarazione dei redditi all'ufficio competente, da parte dell'ufficio II.DD. cui sia stata irregolarmente presentata, alla mera decorrenza del termine per la rettifica della dichiarazione medesima. La sopravvenuta legge 22 dicembre 1980, n. 882 - testualmente riferita alle dichiarazioni di cui al titolo I del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ma eventualmente applicabile anche a quelle commesse nella vigenza del precedente T.U. n. 645 del 1958) - ha tra l'altro disposto che "sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi considerate omesse perche` pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980" (art. 3, comma primo, n. 2).
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale sollevate, perche` gli stessi giudici ne accertino la permanente rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 23, 29, 243, in relazione anche agli artt. 21 e 22, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciati - per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento fiscale e penale sia per il contribuente che presenta nei termini ad ufficio incompetente la dichiarazione dei redditi e sia per il contribuente che non la presenta affatto o la presenta dopo un mese dalla scadenza, e nella parte in cui non limitano gli effetti del tardivo inoltro della dichiarazione dei redditi all'ufficio competente, da parte dell'ufficio II.DD. cui sia stata irregolarmente presentata, alla mera decorrenza del termine per la rettifica della dichiarazione medesima. La sopravvenuta legge 22 dicembre 1980, n. 882 - testualmente riferita alle dichiarazioni di cui al titolo I del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ma eventualmente applicabile anche a quelle commesse nella vigenza del precedente T.U. n. 645 del 1958) - ha tra l'altro disposto che "sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi considerate omesse perche` pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980" (art. 3, comma primo, n. 2).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte