Sentenza 42/1987 (ECLI:IT:COST:1987:42)
Massima numero 4057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
11/02/1987; Decisione del
11/02/1987
Deposito del 17/02/1987; Pubblicazione in G. U. 25/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 42/87. TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO - DIRITTO DI VOTO - ESERCIZIO - CONDIZIONI - RESIDENZA BIENNALE ININTERROTTA NEL TERRITORIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 42/87. TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO - DIRITTO DI VOTO - ESERCIZIO - CONDIZIONI - RESIDENZA BIENNALE ININTERROTTA NEL TERRITORIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Ai sensi dell'art. 25, comma quarto dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed in virtu` dell'espresso, univoco rinvio esistente reciprocamente tra tale norma ed il successivo articolo 63, il criterio del "maggior periodo di residenza nel quadriennio" si applica anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per i Consigli comunali in provincia di Bolzano. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per contrasto con i predetti artt. 63 e 25, comma quarto, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, gli artt. 5, comma secondo,d.P.R. 1^ febbraio 1973, n. 50, 16, comma secondo, legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, e 15, comma secondo, del testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445, nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta provincia.
Ai sensi dell'art. 25, comma quarto dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed in virtu` dell'espresso, univoco rinvio esistente reciprocamente tra tale norma ed il successivo articolo 63, il criterio del "maggior periodo di residenza nel quadriennio" si applica anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per i Consigli comunali in provincia di Bolzano. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per contrasto con i predetti artt. 63 e 25, comma quarto, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, gli artt. 5, comma secondo,d.P.R. 1^ febbraio 1973, n. 50, 16, comma secondo, legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, e 15, comma secondo, del testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445, nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta provincia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 63
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 25
co. 4
Altri parametri e norme interposte