Sentenza 44/1987 (ECLI:IT:COST:1987:44)
Massima numero 4059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
11/02/1987; Decisione del
11/02/1987
Deposito del 17/02/1987; Pubblicazione in G. U. 25/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 44/87. REGIONE LAZIO - SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - BILANCI PREVENTIVI - DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE - SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' ANZICHE' A CONTROLLO DI MERITO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 44/87. REGIONE LAZIO - SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - BILANCI PREVENTIVI - DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE - SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' ANZICHE' A CONTROLLO DI MERITO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
A norma dell'art. 66, penultimo comma, della sopravvenuta legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti ospedalieri hanno cessato di esistere, in esito all'intervenuto trasferimento dei beni (e delle funzioni) ai comuni con vincolo di destinazione alle unita` sanitarie locali. Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale sollevata - in riferimento agli artt. 117 e 130 Cost. - con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e concernente l'art. 12 della legge della Regione Lazio 27 ottobre22 dicembre 1976, nella parte in cui dispone che le deliberazioni degli enti ospedalieri per l'approvazione dei bilanci preventivi, sono soggette a mero controllo di legittimita`, anziche` di merito. - v. S. n. 119/1985 e ord. n. 376/1985.
A norma dell'art. 66, penultimo comma, della sopravvenuta legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti ospedalieri hanno cessato di esistere, in esito all'intervenuto trasferimento dei beni (e delle funzioni) ai comuni con vincolo di destinazione alle unita` sanitarie locali. Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale sollevata - in riferimento agli artt. 117 e 130 Cost. - con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e concernente l'art. 12 della legge della Regione Lazio 27 ottobre22 dicembre 1976, nella parte in cui dispone che le deliberazioni degli enti ospedalieri per l'approvazione dei bilanci preventivi, sono soggette a mero controllo di legittimita`, anziche` di merito. - v. S. n. 119/1985 e ord. n. 376/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte