Sentenza 44/1987 (ECLI:IT:COST:1987:44)
Massima numero 4059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  11/02/1987;  Decisione del  11/02/1987
Deposito del 17/02/1987; Pubblicazione in G. U. 25/02/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 44/87. REGIONE LAZIO - SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - BILANCI PREVENTIVI - DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE - SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' ANZICHE' A CONTROLLO DI MERITO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
A norma dell'art. 66, penultimo comma, della sopravvenuta legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti ospedalieri hanno cessato di esistere, in esito all'intervenuto trasferimento dei beni (e delle funzioni) ai comuni con vincolo di destinazione alle unita` sanitarie locali. Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale sollevata - in riferimento agli artt. 117 e 130 Cost. - con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e concernente l'art. 12 della legge della Regione Lazio 27 ottobre22 dicembre 1976, nella parte in cui dispone che le deliberazioni degli enti ospedalieri per l'approvazione dei bilanci preventivi, sono soggette a mero controllo di legittimita`, anziche` di merito. - v. S. n. 119/1985 e ord. n. 376/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte