Sentenza 45/1987 (ECLI:IT:COST:1987:45)
Massima numero 4060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
11/02/1987; Decisione del
11/02/1987
Deposito del 17/02/1987; Pubblicazione in G. U. 25/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 45/87. REGIONE UMBRIA - ALBERGHI - VINCOLO - PROROGA - DURATA - LIMITI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO - SUPERAMENTO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 45/87. REGIONE UMBRIA - ALBERGHI - VINCOLO - PROROGA - DURATA - LIMITI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO - SUPERAMENTO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
La sopravvenuta legge quadro per il turismo, 17 maggio 1983, n. 217, stabilisce, all'art. 8, primo comma, la normativa di principio alla quale, d'ora in avanti, dovra` aversi riguardo relativamente all'estensione del vincolo alberghiero. Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - concernente la legge regione Umbria 15 dicembre 1976 - 20 gennaio 1977, censurata in quanto avrebbe esteso il vincolo alberghiero (prorogato dall'art. 1, primo comma, fino al 31 dicembre ) oltre i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; peraltro, essendo il suo termine d'efficacia gia` scaduto, tale legge regionale non puo` piu` trovare applicazione. - v. S. n. 4/1981.
La sopravvenuta legge quadro per il turismo, 17 maggio 1983, n. 217, stabilisce, all'art. 8, primo comma, la normativa di principio alla quale, d'ora in avanti, dovra` aversi riguardo relativamente all'estensione del vincolo alberghiero. Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - concernente la legge regione Umbria 15 dicembre 1976 - 20 gennaio 1977, censurata in quanto avrebbe esteso il vincolo alberghiero (prorogato dall'art. 1, primo comma, fino al 31 dicembre ) oltre i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; peraltro, essendo il suo termine d'efficacia gia` scaduto, tale legge regionale non puo` piu` trovare applicazione. - v. S. n. 4/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 41
co. 3
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 06/12/1946
n. 424
art. 26
legge 12/03/1968
n. 326
art. 17