Sentenza 46/1987 (ECLI:IT:COST:1987:46)
Massima numero 4061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  11/02/1987;  Decisione del  11/02/1987
Deposito del 17/02/1987; Pubblicazione in G. U. 25/02/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 46/87. REGIONE VALLE D'AOSTA - ALBERGHI - VINCOLO - DURATA - LIMITE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
La sopravvenuta legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, stabilisce, all'art. 8, primo comma, la normativa di principio alla quale, d'ora in avanti, dovra` aversi riguardo in ordine all'estensione del vincolo alberghiero. Va conseguentente dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale sollevata - in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost. - con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la legge regione Valle d'Aosta 26 febbraio-29 aprile 1981, la quale vincola alla destinazione alberghiera, sino al 31 dicembre 1982, gli immobili attualmente adibiti ad uso di albergo; ed inoltre, essendo il suo termine d'efficacia gia` scaduto, tale legge regionale non puo` piu` trovare applicazione. - v. S.n. 4/1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 41  co. 3

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte