Sentenza 47/1987 (ECLI:IT:COST:1987:47)
Massima numero 4062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
11/02/1987; Decisione del
11/02/1987
Deposito del 17/02/1987; Pubblicazione in G. U. 25/02/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 47/87. ELEZIONI - CONSIGLIERE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA'- RIMOZIONE - DIMISSIONI DEL GIUDICE CONCILIATORE - EFFICACIA - DALLA DATA DI ACCETTAZIONE O DAL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 47/87. ELEZIONI - CONSIGLIERE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA'- RIMOZIONE - DIMISSIONI DEL GIUDICE CONCILIATORE - EFFICACIA - DALLA DATA DI ACCETTAZIONE O DAL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La lacunosita` e l'indeterminatezza della prospettazione e, in punto di rilevanza, l'assenza di necessari riferimenti alla vicenda elettorale su cui verte il giudizio a quo, rendono inammissibile la sollevata questione di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. e relativa all'art. 2, commi secondo e quinto, L. 23 aprile 1981 n. 154,nella parte in cui si dispone che, al fine dell'eliminazione della causa di ineleggibilita` prevista dal primo comma, n. 6, dello stesso articolo, le dimissioni del giudice conciliatore hanno efficacia dalla data in cui la P.A. le abbia accettate - ovvero, in difetto di accettazione, dal quinto giorno successivo alla presentazione - anziche` immediatamente).
La lacunosita` e l'indeterminatezza della prospettazione e, in punto di rilevanza, l'assenza di necessari riferimenti alla vicenda elettorale su cui verte il giudizio a quo, rendono inammissibile la sollevata questione di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. e relativa all'art. 2, commi secondo e quinto, L. 23 aprile 1981 n. 154,nella parte in cui si dispone che, al fine dell'eliminazione della causa di ineleggibilita` prevista dal primo comma, n. 6, dello stesso articolo, le dimissioni del giudice conciliatore hanno efficacia dalla data in cui la P.A. le abbia accettate - ovvero, in difetto di accettazione, dal quinto giorno successivo alla presentazione - anziche` immediatamente).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte