Sentenza 48/1987 (ECLI:IT:COST:1987:48)
Massima numero 4063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  11/02/1987;  Decisione del  11/02/1987
Deposito del 17/02/1987; Pubblicazione in G. U. 25/02/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 48/87. ELEZIONI - CONSIGLIERE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - LITE PENDENTE - ASSENZA DI DISCIPLINA IDONEA A CONSENTIRE ALL'INTERESSATO DI RIMUOVERE L'INCOMPATIBILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che, cosi` come formulata, sostanzialmente si risolva nella richiesta di un intervento additivo implicante scelte normative riservate al discrezionale apprezzamento del legislatore. (Inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 Cost., e relativa all'art. 3, n. 4, ed agli artt. 6 e 7 della L. 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevedono una disciplina che concretamente consenta all'interessato di rimuovere l'incompatibilita` elettorale per lite pendente, nei casi in cui la rimozione dipenda non soltanto dalla volonta` dell'eletto ma anche da quella della controparte o comunque dalle determinazioni di terzi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte