Sentenza 25/2021 (ECLI:IT:COST:2021:25)
Massima numero 43617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
27/01/2021; Decisione del
27/01/2021
Deposito del 22/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Asserita estensione ai lavoratori socialmente utili (LSU) degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle camere di commercio delle procedure di stabilizzazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Carente motivazione - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Asserita estensione ai lavoratori socialmente utili (LSU) degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle camere di commercio delle procedure di stabilizzazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Carente motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui, sostituendo il comma 10 dell'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, estenderebbe l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni ai lavoratori socialmente (LSU) o ai lavoratori di pubblica utilità (LPU), per i quali è, invece, prevista la diversa procedura di cui agli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del d.lgs. n. 75 del 2017. Il ricorrente si è limitato a riferire una censura meramente assertiva nella misura in cui deduce un'«estensione impropria» della procedura di stabilizzazione dei LSU, senza argomentarne la ragione e limitandosi ad un generico e non sviluppato rinvio all'esame congiunto degli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del d.lgs. n. 75 del 2017. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 194 del 2020 e n. 198 del 2019).
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui, sostituendo il comma 10 dell'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, estenderebbe l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni ai lavoratori socialmente (LSU) o ai lavoratori di pubblica utilità (LPU), per i quali è, invece, prevista la diversa procedura di cui agli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del d.lgs. n. 75 del 2017. Il ricorrente si è limitato a riferire una censura meramente assertiva nella misura in cui deduce un'«estensione impropria» della procedura di stabilizzazione dei LSU, senza argomentarne la ragione e limitandosi ad un generico e non sviluppato rinvio all'esame congiunto degli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del d.lgs. n. 75 del 2017. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 194 del 2020 e n. 198 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
16/10/2019
n. 17
art. 15
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte