Sentenza 49/1987 (ECLI:IT:COST:1987:49)
Massima numero 4067
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/02/1987; Decisione del
11/02/1987
Deposito del 17/02/1987; Pubblicazione in G. U. 25/02/1987
Titolo
SENT. 49/87 D. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA SOVVENZIONATA - REPERIMENTO DI ALLOGGI DA ASSEGNARE AGLI SFRATTATI - FINANZIAMENTI STATALI - DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE FRA I COMUNI INTERESSATI - NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - SPETTANZA ALLO STATO.
SENT. 49/87 D. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA SOVVENZIONATA - REPERIMENTO DI ALLOGGI DA ASSEGNARE AGLI SFRATTATI - FINANZIAMENTI STATALI - DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE FRA I COMUNI INTERESSATI - NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - SPETTANZA ALLO STATO.
Testo
Legittimamente lo Stato ha riservato a se stesso - utilizzando, peraltro, la collaborazione di organi di enti locali - l'attuazione delle misure finanziarie agevolative preordinate al reperimento di abitazioni da assegnare gli sfrattati: in quanto, per la notevolissima rilevanza sociale dello scopo perseguito e per l'estrema urgenza con cui le misure predisposte dovevano essere attuate, l'intervento statale rientra nei limiti dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. Ne` rileva, in contrario, la legislazione provinciale successiva al d.l. n. 9 del 1982, al quale gli impugnati decreti ministeriali hanno dato attuazione. (Spettanza allo Stato del potere di provvedere - relativamente ai territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano - in ordine alla destinazione della quota di finanziamento da ripartirsi nel biennio 1982-1983 tra i comuni individuati dal CER per la realizzazione di programmi straordinari per l'edilizia abitativa, nonche` della quota per l'acquisizione o l'urbanizzazione primaria di aree fabbricabili ad uso residenziale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3, d.l. n. 9 - convertito nella l. n. 94 - del 1982).
Legittimamente lo Stato ha riservato a se stesso - utilizzando, peraltro, la collaborazione di organi di enti locali - l'attuazione delle misure finanziarie agevolative preordinate al reperimento di abitazioni da assegnare gli sfrattati: in quanto, per la notevolissima rilevanza sociale dello scopo perseguito e per l'estrema urgenza con cui le misure predisposte dovevano essere attuate, l'intervento statale rientra nei limiti dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. Ne` rileva, in contrario, la legislazione provinciale successiva al d.l. n. 9 del 1982, al quale gli impugnati decreti ministeriali hanno dato attuazione. (Spettanza allo Stato del potere di provvedere - relativamente ai territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano - in ordine alla destinazione della quota di finanziamento da ripartirsi nel biennio 1982-1983 tra i comuni individuati dal CER per la realizzazione di programmi straordinari per l'edilizia abitativa, nonche` della quota per l'acquisizione o l'urbanizzazione primaria di aree fabbricabili ad uso residenziale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3, d.l. n. 9 - convertito nella l. n. 94 - del 1982).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
Altri parametri e norme interposte