Sentenza 25/2021 (ECLI:IT:COST:2021:25)
Massima numero 43618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  27/01/2021;  Decisione del  27/01/2021
Deposito del 22/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43608  43609  43610  43611  43612  43613  43614  43615  43616  43617  43619  43620


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Asserita estensione ai lavoratori socialmente utili (LSU) degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle camere di commercio delle procedure di stabilizzazione - Collegata clausola di invarianza finanziaria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Carente motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 15, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che prevede che dall'applicazione del comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Il ricorrente si è limitato ad indicare la disposizione, senza in alcun modo argomentare la violazione del parametro invocato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 15  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte