Sentenza 54/1987 (ECLI:IT:COST:1987:54)
Massima numero 4074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
13/02/1987; Decisione del
13/02/1987
Deposito del 20/02/1987; Pubblicazione in G. U. 04/03/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 54/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO AUTONOMO - LAVORATORI AGRICOLI - PENSIONAMENTO NELLA GESTIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1970 - PRESTAZIONE DI LAVORO AGRICOLO AUTONOMO PER UN QUINQUENNIO DOPO IL PENSIONAMENTO - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - SPETTANZA AI SUPERSTITI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 54/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO AUTONOMO - LAVORATORI AGRICOLI - PENSIONAMENTO NELLA GESTIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1970 - PRESTAZIONE DI LAVORO AGRICOLO AUTONOMO PER UN QUINQUENNIO DOPO IL PENSIONAMENTO - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - SPETTANZA AI SUPERSTITI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita`, a livello economico-retributivo e, soprattutto, contributivo, delle situazioni dei pensionati da lavoro dipendente e dei pensionati da lavoro autonomo, adeguatamente giustifica il diverso trattamento riservato - a seconda che il dante causa abbia prestato, per almeno un quinquennio dopo il pensionamento, lavoro agricolo autonomo o dipendente - ai superstiti di pensionati della gestione speciale coltivatori diretti in ordine al diritto alla liquidazione della pensione di riversibilita` a carico dell'a.g.o.. Tanto piu` che la computabilita` nell'assicurazione ordinaria dei periodi di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nel regime ordinario, e` prevista dalla legislazione vigente solo eccezionalmente; e che, in linea generale, la tendenza ad uniformare i trattamenti pensionistici deve essere attuata in modo necessariamente graduale, secondo le disponibilita` finanziarie esistenti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2-ter, L. 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione di riversibilita` per i superstiti del pensionato nella gestione speciale coltivatori diretti il quale, pur godendo del relativo trattamento con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970, abbia, successivamente al pensionamento, svolto lavoro autonomo per un periodo superiore ai cinque anni). - v. S. n. 33/1975, 126/1977, 42/1982 e 31/1986.
La diversita`, a livello economico-retributivo e, soprattutto, contributivo, delle situazioni dei pensionati da lavoro dipendente e dei pensionati da lavoro autonomo, adeguatamente giustifica il diverso trattamento riservato - a seconda che il dante causa abbia prestato, per almeno un quinquennio dopo il pensionamento, lavoro agricolo autonomo o dipendente - ai superstiti di pensionati della gestione speciale coltivatori diretti in ordine al diritto alla liquidazione della pensione di riversibilita` a carico dell'a.g.o.. Tanto piu` che la computabilita` nell'assicurazione ordinaria dei periodi di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nel regime ordinario, e` prevista dalla legislazione vigente solo eccezionalmente; e che, in linea generale, la tendenza ad uniformare i trattamenti pensionistici deve essere attuata in modo necessariamente graduale, secondo le disponibilita` finanziarie esistenti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2-ter, L. 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione di riversibilita` per i superstiti del pensionato nella gestione speciale coltivatori diretti il quale, pur godendo del relativo trattamento con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970, abbia, successivamente al pensionamento, svolto lavoro autonomo per un periodo superiore ai cinque anni). - v. S. n. 33/1975, 126/1977, 42/1982 e 31/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte