Ordinanza 56/1987 (ECLI:IT:COST:1987:56)
Massima numero 4077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  13/02/1987;  Decisione del  13/02/1987
Deposito del 20/02/1987; Pubblicazione in G. U. 04/03/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 56/87. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - LIBERI PROFESSIONISTI PRESTATORI ANCHE DI LAVORO DIPENDENTE - OMESSA PREVISIONE DEL RELATIVO OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alla questione sollevata, perche` le stesse autorita` valutino se permanga la rilevanza della stessa questione alla stregua della sopravvenuta normativa. Infatti il d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638), con norma di interpretazione autentica (art. 14), ha espressamente affermato l'obbligo della contribuzione in relazione ai redditi da attivita` libero-professionale e da lavoro dipendente (o da pensione), sia pure distinguendo - senza con cio` ledere i principi di ragionevolezza ed uguaglianza - tra le varie categorie di liberi professionisti. (Questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, lett. b, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in L. 29 febbraio 1980 n. 33 denunciato - per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - "nella parte in cui non prevede per i liberi professionisti, non obbligati alla iscrizione ad un istituto mutualistico, in quanto anche lavoratori dipendenti, l'obbligo di pagare i contributi sociali di malattia sul reddito derivante dalla libera attivita` professionale"). - S.n. 167/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte