Ordinanza 57/1987 (ECLI:IT:COST:1987:57)
Massima numero 4078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
13/02/1987; Decisione del
13/02/1987
Deposito del 20/02/1987; Pubblicazione in G. U. 04/03/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 57/87. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - SOPRATTASSE - MODALITA' DI APPLICAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 57/87. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - SOPRATTASSE - MODALITA' DI APPLICAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle proposte questioni, per un nuovo esame della rilevanza delle stesse in relazione alla sopravvenuta normativa. (Questioni di legittimita` costituzionale dei commi primo ed ultimo dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, denunciato - per contrasto con l'art. 76 Cost. in riferimento alla direttiva (sulla proporzionalita` delle sanzioni) di cui all'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 - nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono la sanzione della soprattassa in misura fissa e non graduale e richiamano le riduzioni stabilite per l'imposta di registro, che in quanto riferite alle sole pene pecuniarie, non risultano applicabili alle soprattasse. Lo jus superveniens rappresentato dal d.l. 10 luglio 1982, n. 429 conv. con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516, all'art. 31, comma quarto, ha invero disposto che "per le altre controversie pendenti" (diverse da quelle di valutazione) "e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981" (relative tra l'altro anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) "le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto...").
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle proposte questioni, per un nuovo esame della rilevanza delle stesse in relazione alla sopravvenuta normativa. (Questioni di legittimita` costituzionale dei commi primo ed ultimo dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, denunciato - per contrasto con l'art. 76 Cost. in riferimento alla direttiva (sulla proporzionalita` delle sanzioni) di cui all'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 - nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono la sanzione della soprattassa in misura fissa e non graduale e richiamano le riduzioni stabilite per l'imposta di registro, che in quanto riferite alle sole pene pecuniarie, non risultano applicabili alle soprattasse. Lo jus superveniens rappresentato dal d.l. 10 luglio 1982, n. 429 conv. con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516, all'art. 31, comma quarto, ha invero disposto che "per le altre controversie pendenti" (diverse da quelle di valutazione) "e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981" (relative tra l'altro anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) "le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto...").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte