Ordinanza 59/1987 (ECLI:IT:COST:1987:59)
Massima numero 4080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  13/02/1987;  Decisione del  13/02/1987
Deposito del 20/02/1987; Pubblicazione in G. U. 04/03/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 59/87. SANITA' PUBBLICA - SANITARI AMMESSI A FREQUENTARE IL TIROCINIO PRATICO PRESSO ENTI OSPEDALIERI - CONFIGURABILITA' DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia` chiarito con precedente sentenza, il tirocinio pratico, di cui alla L.n. 148 del 1975, consistendo in "attivita` esclusivamente rivolte a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramebnto nei servizi ospedalieri", non integra un rapporto di lavoro, subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale e` esercitato, onde non risulta assistito dall'invocato parametro di cui all'art. 36 Cost. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 74 bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 - sub art. 10 L. 18 aprile 1975 n. 148 - nella parte in cui esclude qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche privato e speciale, tra enti ospedalieri e medici ammessi a frequentare il tirocinio pratico). - S.n. 210/1985

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte