Sentenza 61/1987 (ECLI:IT:COST:1987:61)
Massima numero 4082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
25/02/1987; Decisione del
25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 11/03/1987
Massime associate alla pronuncia:
4083
Titolo
SENT. 61/87 A. REGIONE SICILIA - FINANZE - RAPPORTI FINANZIARI FRA STATO E REGIONE - TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOVEICOLI ED AUTOSCAFI - AUMENTI (DISPOSTI DALL'ART. 2, D.L. N. 787 DEL 1981) - RISERVA ALLO STATO DEI RELATIVI PROVENTI - CONTRASTO CON LE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA FINANZIARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 61/87 A. REGIONE SICILIA - FINANZE - RAPPORTI FINANZIARI FRA STATO E REGIONE - TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOVEICOLI ED AUTOSCAFI - AUMENTI (DISPOSTI DALL'ART. 2, D.L. N. 787 DEL 1981) - RISERVA ALLO STATO DEI RELATIVI PROVENTI - CONTRASTO CON LE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA FINANZIARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (contenente Norme di attuazione dello Statuto siciliano) spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, "ad eccezione delle nuove entrate tributarie, il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura degli oneri diretti a soddisfare particolari finalita` contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime". Pertanto, in quanto privo della clausola di destinazione, ovvero dell'espressa indicazione delle finalita` alle quali e` destinato il tributo previsto, contrasta con gli artt. 36 dello Statuto speciale siciliano (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455) e 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ed e` costituzionalmente illegittimo l'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti alla tassa di circolazione sugli autoveicoli e autoscafi, disposti con l'art. 2 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52) sono riservati all'erario. - S.nn. 75/1967; 47/1968; 49/1972.
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (contenente Norme di attuazione dello Statuto siciliano) spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, "ad eccezione delle nuove entrate tributarie, il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura degli oneri diretti a soddisfare particolari finalita` contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime". Pertanto, in quanto privo della clausola di destinazione, ovvero dell'espressa indicazione delle finalita` alle quali e` destinato il tributo previsto, contrasta con gli artt. 36 dello Statuto speciale siciliano (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455) e 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ed e` costituzionalmente illegittimo l'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti alla tassa di circolazione sugli autoveicoli e autoscafi, disposti con l'art. 2 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52) sono riservati all'erario. - S.nn. 75/1967; 47/1968; 49/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
co. 1