Sentenza 62/1987 (ECLI:IT:COST:1987:62)
Massima numero 4084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
25/02/1987; Decisione del
25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 11/03/1987
Massime associate alla pronuncia:
4085
Titolo
SENT. 62/87 A. CONTABILITA' PUBBLICA - NORME SUL REGIME DI TESORERIA DELLO STATO (ART. 40, L. 30 MARZO 1981, N. 119) - INFLUENZA SULL'ESERCIZIO DELLE POTESTA' LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SUL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 62/87 A. CONTABILITA' PUBBLICA - NORME SUL REGIME DI TESORERIA DELLO STATO (ART. 40, L. 30 MARZO 1981, N. 119) - INFLUENZA SULL'ESERCIZIO DELLE POTESTA' LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SUL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le norme sul "regime di tesoreria" dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (e successive modificazioni), non impediscono in alcun modo l'esercizio delle potesta` legislative e amministrative regionali in materia di organizzazione degli uffici, e non esplicano alcuna efficacia nel procedimento di formazione del bilancio regionale. Rispetto al precedente esonero della regione Trentino-Alto Adige dal sistema di tesoreria, la diversa nuova disciplina delle "giacenze", e` ispirata (ad eccezione della materia delle "entrate proprie") dall'esigenza di regolare i flussi finanziari e il contenimento della liquidita`, in relazione ad aspetti unitari del quadro economico-finanziario della comunita` nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 Legge 28 febbraio 1986, n.41, sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 1 e 16 dello Statuto T.A.A. e 64 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 e 3 Cost.). - S.n. 61/1987; 162/1982.
Le norme sul "regime di tesoreria" dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (e successive modificazioni), non impediscono in alcun modo l'esercizio delle potesta` legislative e amministrative regionali in materia di organizzazione degli uffici, e non esplicano alcuna efficacia nel procedimento di formazione del bilancio regionale. Rispetto al precedente esonero della regione Trentino-Alto Adige dal sistema di tesoreria, la diversa nuova disciplina delle "giacenze", e` ispirata (ad eccezione della materia delle "entrate proprie") dall'esigenza di regolare i flussi finanziari e il contenimento della liquidita`, in relazione ad aspetti unitari del quadro economico-finanziario della comunita` nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 Legge 28 febbraio 1986, n.41, sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 1 e 16 dello Statuto T.A.A. e 64 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 e 3 Cost.). - S.n. 61/1987; 162/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1951
n. 574
art. 64