Sentenza 63/1987 (ECLI:IT:COST:1987:63)
Massima numero 4086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
25/02/1987; Decisione del
25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 11/03/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 63/87. LAVORO (RAPPORTO DI) - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO A TEMPO INDETERMINATO - RISOLUZIONE PER FATTO IMPUTABILE ALL'ARRUOLATO - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 63/87. LAVORO (RAPPORTO DI) - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO A TEMPO INDETERMINATO - RISOLUZIONE PER FATTO IMPUTABILE ALL'ARRUOLATO - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, qualsiasi disposizione che privi il lavoratore dimissionario o licenziato per giusta causa del trattamento di liquidazione o di quiescenza, come di ogni altra indennita`, comunque denominata, da corrispondersi in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost.. Ne` la peculiarita` del contratto di arruolamento - rilevante sotto altri aspetti al fine di giustificare deroghe alla disciplina generale del rapporto di lavoro - puo` consentire la priorita` del diritto speciale, data la prevalenza delle disposizioni, di rango superiore, della Costituzione. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - l'art. 352 cod.nav., nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita` di anzianita` nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento, a tempo indeterminato, avvenga per fatto imputabile all'arruolato. - S. nn. 75/1968; 14/1970; 7/1971, 140/1971 e 204/1971; 85/1972; 188/1973; 85/1974. - S.nn. 124/1962; 98/1973; 101/1974; 129/1976; 336/1985; 23/1982.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, qualsiasi disposizione che privi il lavoratore dimissionario o licenziato per giusta causa del trattamento di liquidazione o di quiescenza, come di ogni altra indennita`, comunque denominata, da corrispondersi in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost.. Ne` la peculiarita` del contratto di arruolamento - rilevante sotto altri aspetti al fine di giustificare deroghe alla disciplina generale del rapporto di lavoro - puo` consentire la priorita` del diritto speciale, data la prevalenza delle disposizioni, di rango superiore, della Costituzione. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - l'art. 352 cod.nav., nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita` di anzianita` nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento, a tempo indeterminato, avvenga per fatto imputabile all'arruolato. - S. nn. 75/1968; 14/1970; 7/1971, 140/1971 e 204/1971; 85/1972; 188/1973; 85/1974. - S.nn. 124/1962; 98/1973; 101/1974; 129/1976; 336/1985; 23/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte