Sentenza 64/1987 (ECLI:IT:COST:1987:64)
Massima numero 4087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1987; Decisione del
25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Titolo
SENT. 64/87 A. BILANCIO DELLO STATO - LEGGE FINANZIARIA - ASSERITO USO "IMPROPRIO" - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 64/87 A. BILANCIO DELLO STATO - LEGGE FINANZIARIA - ASSERITO USO "IMPROPRIO" - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
La legge finanziaria puo` concorrere a determinare e comunque sicuramente riflette finalita` di politica economica generale, tanto che essa ha il compito di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici collegati alla finanza statale, "agli obiettivi di politica economica" cui si ispirano il bilancio pluriennale e annuale: non e` quindi improprio l'uso di tale legge per l'emanazione di una normativa che dispone finanziamenti, per di piu` in materia di particolare rilevanza economica e sociale (con sicuri riflessi sul bilancio dello Stato) anche se essa individui competenze e delinei procedimenti volti all'attuazione della manovra finanziaria e, sotto questo profilo possa esporsi a censure dirette a tutela dell'autonomia regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, e 17 comma primo, lett.b) - recte lett. a) - L. 22 dicembre 1984, n. 887, nonche` degli artt. 6, comma diciannovesimo, 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, 12, comma quarto, e 15 stessa L. n. 41 del 1986, promosse in riferimento agli artt. 97 e 81, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 11, legge 5 agosto 1978, n. 468, sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'incongruita` di tali norme e dell'asserito uso improprio della legge finanziaria).
La legge finanziaria puo` concorrere a determinare e comunque sicuramente riflette finalita` di politica economica generale, tanto che essa ha il compito di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici collegati alla finanza statale, "agli obiettivi di politica economica" cui si ispirano il bilancio pluriennale e annuale: non e` quindi improprio l'uso di tale legge per l'emanazione di una normativa che dispone finanziamenti, per di piu` in materia di particolare rilevanza economica e sociale (con sicuri riflessi sul bilancio dello Stato) anche se essa individui competenze e delinei procedimenti volti all'attuazione della manovra finanziaria e, sotto questo profilo possa esporsi a censure dirette a tutela dell'autonomia regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, e 17 comma primo, lett.b) - recte lett. a) - L. 22 dicembre 1984, n. 887, nonche` degli artt. 6, comma diciannovesimo, 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, 12, comma quarto, e 15 stessa L. n. 41 del 1986, promosse in riferimento agli artt. 97 e 81, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 11, legge 5 agosto 1978, n. 468, sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'incongruita` di tali norme e dell'asserito uso improprio della legge finanziaria).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 05/08/1978
n. 486
art. 11