Sentenza 64/1987 (ECLI:IT:COST:1987:64)
Massima numero 4087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/02/1987;  Decisione del  25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Massime associate alla pronuncia:  4088  4089  4090  4091  4092  4093  4094  4095


Titolo
SENT. 64/87 A. BILANCIO DELLO STATO - LEGGE FINANZIARIA - ASSERITO USO "IMPROPRIO" - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
La legge finanziaria puo` concorrere a determinare e comunque sicuramente riflette finalita` di politica economica generale, tanto che essa ha il compito di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici collegati alla finanza statale, "agli obiettivi di politica economica" cui si ispirano il bilancio pluriennale e annuale: non e` quindi improprio l'uso di tale legge per l'emanazione di una normativa che dispone finanziamenti, per di piu` in materia di particolare rilevanza economica e sociale (con sicuri riflessi sul bilancio dello Stato) anche se essa individui competenze e delinei procedimenti volti all'attuazione della manovra finanziaria e, sotto questo profilo possa esporsi a censure dirette a tutela dell'autonomia regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, e 17 comma primo, lett.b) - recte lett. a) - L. 22 dicembre 1984, n. 887, nonche` degli artt. 6, comma diciannovesimo, 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, 12, comma quarto, e 15 stessa L. n. 41 del 1986, promosse in riferimento agli artt. 97 e 81, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 11, legge 5 agosto 1978, n. 468, sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'incongruita` di tali norme e dell'asserito uso improprio della legge finanziaria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  05/08/1978  n. 486  art. 11