Sentenza 64/1987 (ECLI:IT:COST:1987:64)
Massima numero 4088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/02/1987;  Decisione del  25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Massime associate alla pronuncia:  4087  4089  4090  4091  4092  4093  4094  4095


Titolo
SENT. 64/87 B. TRASPORTI - PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE F.S. - FINANZIAMENTI - "ACCORDO TRA L'AZIENDA F.S. E GLI ENTI LOCALI PER PROGETTI DI TRASPORTO INTEGRATO NELLE AREE METROPOLITANE - APPROVAZIONE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI -EFFETTI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 8, commi decimo ed undicesimo, della L. n. 887 del 1984, vanno letti in relazione al sistema quale risulta dalla previgenza dell'art. 10, L.n. 17 del 1981 e dalla successiva entrata in vigore dell'art. 25, L. 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente "Ferrovie dello Stato". Detti articoli prevedono la partecipazione delle Regioni nella verifica della conformita` alle norme ed agli strumenti urbanistici delle opere da eseguire, nonche` nella fase di adozione dei relativi progetti, e, in definitiva, nel raggiungimento di previe intese fra tutte le parti interessate: ne consegue che fra gli "enti locali" - cui si riferisce il citato art. 8 - devono ritenersi comprese le Regioni. Quanto all'art. 10, L. n. 41 del 1986, commi diciassettesimo e diciottesimo, nessuna delle due norme - ne` la prima, che estende il campo del finanziamento disposto con l'art. 8, comma decimo, L. n. 887 del 1984, ne` la seconda, che riserva al Ministro dei trasporti di impartire all'ente "Ferrovie dello Stato" le disposizioni attuative - deve ritenersi riferita al procedimento, pur ricostruito secondo la interpretazione del precedente art. 8. Laddove per le opere del nuovo ente e` applicabile il procedimento previsto dall'art. 25 della legge istitutiva n. 210 del 1985. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, L.n. 887 del 1984, e 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, L.n. 41 del 1986, denunziati - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - in quanto, disponendo il relativo finanziamento, prevedono, al di fuori di ogni pianificazione, programmazione e partecipazione delle Regioni, e dunque in violazione delle competenze ad esse spettanti in materia di trasporti e viabilita` regionale e di urbanistica - convenzioni dirette tra le FF.SS. e gli "enti locali" per la realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane, convenzioni che, una volta approvate dal Ministro dei trasporti, hanno efficacia di variazione degli strumenti urbanistici).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte