Sentenza 64/1987 (ECLI:IT:COST:1987:64)
Massima numero 4089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1987; Decisione del
25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Titolo
SENT. 64/87 C. SANITA' - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FINANZIAMENTI STATALI - MODALITA' E LIMITI - SPESA SANITARIA - VINCOLI DI DESTINAZIONE - DIRETTIVE E VERIFICHE MINISTERIALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 64/87 C. SANITA' - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FINANZIAMENTI STATALI - MODALITA' E LIMITI - SPESA SANITARIA - VINCOLI DI DESTINAZIONE - DIRETTIVE E VERIFICHE MINISTERIALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 17, commi primo, lett.a), secondo e terzo lett. c) della L. 22 dicembre 1984, n. 887 - concernente finanziamenti in materia sanitaria - non viola le competenze della Regione Trentino, ne` quelle delle Regioni a statuto ordinario perche` la imposizione di vincoli di destinazione alla spesa sanitaria in sede di erogazione del finanziamento, fa parte dell'impostazione del servizio sanitario nazionale secondo la legge istitutiva n. 833 del 1978 (art. 53, comma decimo, lett. c). Se talune destinazioni per l'impiego di una parte del finanziamento e per la realizzazione di interventi mediante piani triennali sono individuate e considerate prioritarie dalla stessa legge (n. 887 del 1984) - anziche` con il piano sanitario nazionale - e` perche`, in attesa del detto piano, spetta alla legge, ed alla legge statale, operare con norme sostitutive o anticipatrici di esso le scelte suindicate, le quali, per la loro rilevanza sociale nell'intero territorio, non potrebbero essere adottate se non a livello nazionale. Pertanto, le somme erogate in vista delle destinazioni vincolate devono essere utilizzate secondo programmi d'impiego formulati dalle Regioni, i quali debbono tener conto delle destinazioni prioritariamente stabilite dalla legge. Inoltre, tanto le finalita` riguardanti il risanamento degli allevamenti di bestiame e la profilassi di alcune malattie del medesimo, quanto l'automazione e le attivita` dei servizi informativi delle unita` sanitarie locali, come pure la trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari, sono correlate strettamente allo scopo essenziale del servizio sanitario, cioe` a quello che consiste nella tutela della salute umana (cui conferisce il controllo sanitario sui mezzi di alimentazione) e nel rendimento, anche mediante il riequilibrio di situazioni strutturali locali, di servizi sanitari uniformi a tutti i cittadini secondo standards nazionali. Ne` sono lesive delle autonomie, essendo volte a finalita` di coordinamento, le "direttive" del Ministro della sanita` e le successive "verifiche" dei programmi per l'utilizzazione delle somme riservate, poiche` la loro previsione e` strettamente funzionale alle scelte concernenti le destinazioni vincolate prioritarie e gli interventi settoriali triennali. Cosi` pure dicasi per altre verifiche dei programmi regionali d'impiego portati in discussione. La previsione diretta, da parte della legge, dei criteri e delle esigenze, alle quali direttive, programmi e verifiche dovranno adeguarsi, esclude, infine, l'omessa osservanza del principio di legalita` nelle prescritte operazioni di coordinamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 17, commi primo, lett. a), secondo e terzo, lett. c), L. 22 dicembre 1984 n. 887, denunziato in riferimento agli artt. 3, comma terzo, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; dello stesso art. 17, comma primo, lett. b) - recte: lett. a), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.; nonche` dello stesso art. 17, commi primo, lett. a), terzo - recte: secondo - quarto, lett. d) - recte: terzo, lett. d - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). - cfr. S.n. 177/1986, 340/1983, 150/1982.
L'art. 17, commi primo, lett.a), secondo e terzo lett. c) della L. 22 dicembre 1984, n. 887 - concernente finanziamenti in materia sanitaria - non viola le competenze della Regione Trentino, ne` quelle delle Regioni a statuto ordinario perche` la imposizione di vincoli di destinazione alla spesa sanitaria in sede di erogazione del finanziamento, fa parte dell'impostazione del servizio sanitario nazionale secondo la legge istitutiva n. 833 del 1978 (art. 53, comma decimo, lett. c). Se talune destinazioni per l'impiego di una parte del finanziamento e per la realizzazione di interventi mediante piani triennali sono individuate e considerate prioritarie dalla stessa legge (n. 887 del 1984) - anziche` con il piano sanitario nazionale - e` perche`, in attesa del detto piano, spetta alla legge, ed alla legge statale, operare con norme sostitutive o anticipatrici di esso le scelte suindicate, le quali, per la loro rilevanza sociale nell'intero territorio, non potrebbero essere adottate se non a livello nazionale. Pertanto, le somme erogate in vista delle destinazioni vincolate devono essere utilizzate secondo programmi d'impiego formulati dalle Regioni, i quali debbono tener conto delle destinazioni prioritariamente stabilite dalla legge. Inoltre, tanto le finalita` riguardanti il risanamento degli allevamenti di bestiame e la profilassi di alcune malattie del medesimo, quanto l'automazione e le attivita` dei servizi informativi delle unita` sanitarie locali, come pure la trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari, sono correlate strettamente allo scopo essenziale del servizio sanitario, cioe` a quello che consiste nella tutela della salute umana (cui conferisce il controllo sanitario sui mezzi di alimentazione) e nel rendimento, anche mediante il riequilibrio di situazioni strutturali locali, di servizi sanitari uniformi a tutti i cittadini secondo standards nazionali. Ne` sono lesive delle autonomie, essendo volte a finalita` di coordinamento, le "direttive" del Ministro della sanita` e le successive "verifiche" dei programmi per l'utilizzazione delle somme riservate, poiche` la loro previsione e` strettamente funzionale alle scelte concernenti le destinazioni vincolate prioritarie e gli interventi settoriali triennali. Cosi` pure dicasi per altre verifiche dei programmi regionali d'impiego portati in discussione. La previsione diretta, da parte della legge, dei criteri e delle esigenze, alle quali direttive, programmi e verifiche dovranno adeguarsi, esclude, infine, l'omessa osservanza del principio di legalita` nelle prescritte operazioni di coordinamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 17, commi primo, lett. a), secondo e terzo, lett. c), L. 22 dicembre 1984 n. 887, denunziato in riferimento agli artt. 3, comma terzo, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; dello stesso art. 17, comma primo, lett. b) - recte: lett. a), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.; nonche` dello stesso art. 17, commi primo, lett. a), terzo - recte: secondo - quarto, lett. d) - recte: terzo, lett. d - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). - cfr. S.n. 177/1986, 340/1983, 150/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte