Sentenza 64/1987 (ECLI:IT:COST:1987:64)
Massima numero 4091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1987; Decisione del
25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Titolo
SENT. 64/87 E. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ORGANIZZAZIONE REGIONALE - ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE - DISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE - COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 64/87 E. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ORGANIZZAZIONE REGIONALE - ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE - DISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE - COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 6, comma diciannovesimo della legge n. 41 del 1966 - il quale impone che il piano annuale delle assunzioni di nuovo personale, in deroga al divieto di cui al comma decimo, e` disposto con provvedimento della Giunta regionale - interpretato in senso conforme a Costituzione, si limita a indicare l'organo competente alla generalita` dei provvedimenti amministrativi in base alla maggior parte degli Statuti, senza escludere, dunque, la competenza (anche sull'oggetto) di altri organi regionali, che fosse prevista in via generale da singoli Statuti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - dell'art. 6, comma diciannovesimo, L. 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto individua come competenze a provvedere su un dato oggetto un organo piuttosto che un altro nell'ambito della organizzazione regionale). - cfr. S.n. 307/1983.
L'art. 6, comma diciannovesimo della legge n. 41 del 1966 - il quale impone che il piano annuale delle assunzioni di nuovo personale, in deroga al divieto di cui al comma decimo, e` disposto con provvedimento della Giunta regionale - interpretato in senso conforme a Costituzione, si limita a indicare l'organo competente alla generalita` dei provvedimenti amministrativi in base alla maggior parte degli Statuti, senza escludere, dunque, la competenza (anche sull'oggetto) di altri organi regionali, che fosse prevista in via generale da singoli Statuti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - dell'art. 6, comma diciannovesimo, L. 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto individua come competenze a provvedere su un dato oggetto un organo piuttosto che un altro nell'ambito della organizzazione regionale). - cfr. S.n. 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte