Sentenza 64/1987 (ECLI:IT:COST:1987:64)
Massima numero 4093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1987; Decisione del
25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Titolo
SENT. 64/87 G. AGRICOLTURA - FINANZIAMENTI STATALI - ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO - MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DA QUESTI EROGATI - INTERESSI SU TALI MUTUI - PAGAMENTO - CONCORSO STATALE - PROROGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 64/87 G. AGRICOLTURA - FINANZIAMENTI STATALI - ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO - MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DA QUESTI EROGATI - INTERESSI SU TALI MUTUI - PAGAMENTO - CONCORSO STATALE - PROROGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il comma quinto dell'art. 12, L. 28 febbraio 1986 n. 41, prevede la proroga, per gli anni 86-88, della disposizione dell'art. 18, comma settimo, della legge n. 887 del 1984, che prevedeva a sua volta un concorso (statale) nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario erogati dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento (con modificazione dei tassi). Tale norma deve essere interpretata conformemente a Costituzione, nel senso che essa proroga soltanto il comma settimo, dell'art. 18, L.n. 887 del 1984, al quale reca peraltro modifiche, lungi dal richiamare interamente la preesistente disciplina dell'intero istituto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - dell'art. 12, comma quinto, L. 28 febbraio 1986, n. 41).
Il comma quinto dell'art. 12, L. 28 febbraio 1986 n. 41, prevede la proroga, per gli anni 86-88, della disposizione dell'art. 18, comma settimo, della legge n. 887 del 1984, che prevedeva a sua volta un concorso (statale) nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario erogati dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento (con modificazione dei tassi). Tale norma deve essere interpretata conformemente a Costituzione, nel senso che essa proroga soltanto il comma settimo, dell'art. 18, L.n. 887 del 1984, al quale reca peraltro modifiche, lungi dal richiamare interamente la preesistente disciplina dell'intero istituto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - dell'art. 12, comma quinto, L. 28 febbraio 1986, n. 41).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte