Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Clausole di invarianza finanziaria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., degli artt. 2, comma 9, 5, 12, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. Il ricorrente - per cui le disposizioni censurate recherebbero mere clausole di stile, come tali inidonee ad assicurare l'obbligo di copertura, di cui al parametro evocato - si limita ad indicare congiuntamente le singole disposizioni - tra le quali, invero, l'art. 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che neppure contiene alcuna clausola di invarianza finanziaria - ed omette di illustrare il contenuto delle singole norme quanto alla loro supposta idoneità a comportare nuove spese. Si è, quindi, in presenza di censure generiche e meramente assertive. (Precedenti indicati: sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria. La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicché le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi. (Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015).