Commercio – In genere – Legge della Provincia autonoma di Bolzano – Concessioni di posteggio su area pubblica – Rinnovo dodicennale per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 – Applicazione alle sole concessioni implicanti attività di commercio su aree pubbliche, con esclusione del servizio assistito di somministrazione – Denunciata violazione delle competenze esclusive statali nelle materie dei rapporti dello Stato con l’Unione europea – Incompleta ricostruzione del quadro normativo – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 049001).
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lett. a), e) e q), Cost., dell’art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019, come sostituita dall’art. 12, comma 7, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2020 che, nel disporre il rinnovo dodicennale delle concessioni di posteggio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, previsto dall’art. 181, comma 4-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., escluderebbe, in violazione di quest’ultima norma interposta, tale rinnovo nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito ai tavoli. Il rimettente, da un lato, non tiene conto, nella sua argomentazione, della direttiva servizi, recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010 (e, in particolare, del fatto che la sua applicabilità al commercio su aree pubbliche, dapprima affermata anche da questa Corte, è stata, poi, esclusa dall’art. 1, comma 686, della legge n. 145 del 2018, quest’ultimo, infine, abrogato dall’art. 11 della legge n. 214 del 2023 che, pur facendo salva la proroga per le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche al 2032, prevede, a regime, procedure selettive per il loro rilascio), né prende posizione sul quadro normativo rilevante, che avrebbe fatto emergere le possibili vie da percorrere. Lo stesso, infatti, – considerato che entrambi i citati artt. 181, comma 4-bis, e 11 appaiono in contrasto con l’art. 12 della “direttiva servizi”, norma self-executing – avrebbe potuto disapplicare tali norme, nell’ambito della causa di sua competenza, o, in alternativa, rimettere a questa Corte la relativa questione. Tale scelta spetta, infatti, al giudice comune in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ferma restando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale; rinvio che potrà, in ogni caso, essere proposto anche da parte di questa Corte, allorché esistano dei dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione. (Precedenti: S. 181/2024 - mass. 46445; S. 109/2024 - mass. 46220; S. 15/2024 - mass. 45982; S. 44/2020; S. 11/2020 - mass. 42451; S. 20/2019 - mass. 42459; S. 239/2016; S. 39/2016 - mass. 38746; S. 165/2014 - mass. 38006; S. 49/2014 - mass. 37776; S. 98/2013; O. 161/2024).