Sentenza 64/1987 (ECLI:IT:COST:1987:64)
Massima numero 4095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1987; Decisione del
25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Titolo
SENT. 64/87 I. BENI CULTURALI - FINANZIAMENTI STATALI - FINALITA' E LIMITI - A) VALORIZZAZIONE DEI BENI - B) OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA DI GIOVANI DISOCCUPATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 64/87 I. BENI CULTURALI - FINANZIAMENTI STATALI - FINALITA' E LIMITI - A) VALORIZZAZIONE DEI BENI - B) OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA DI GIOVANI DISOCCUPATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 15, L. 28 febbraio 1986, n. 41, che autorizza una data spesa per la valorizzazione di beni culturali e per la creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati (stabilendo al riguardo il relativo procedimento) non lede le competenze regionali trasferite. Infatti l'ambito di queste ultime e` segnato dalla qualificazione di "interesse locale" dei beni culturali in esse compresi, mentre l'area propria della normativa in questione, evidentemente comprende i beni culturali di interesse non locale. Ne` sussiste alcun supporto normativo idoneo a fondare la competenza regionale per la promozione dell'occupazione giovanile. Qualora, peraltro, venisse a crearsi interferenza nelle rispettive aree di competenza (statale e regionale) - a causa di un collegamento obiettivo indissolubile fra le aree stesse - riguardo o a beni compresi nel patrimonio edilizio ed urbanistico in condizioni di degrado o al controllo (o predisposizione) di attivita` formative degli addetti assunti o ai procedimenti avviati che pero` riguardino beni di interesse locale, dovra` farsi ricorso a soluzioni ispirate al principio di leale cooperazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15, L. 28 febbraio 1986, n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
L'art. 15, L. 28 febbraio 1986, n. 41, che autorizza una data spesa per la valorizzazione di beni culturali e per la creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati (stabilendo al riguardo il relativo procedimento) non lede le competenze regionali trasferite. Infatti l'ambito di queste ultime e` segnato dalla qualificazione di "interesse locale" dei beni culturali in esse compresi, mentre l'area propria della normativa in questione, evidentemente comprende i beni culturali di interesse non locale. Ne` sussiste alcun supporto normativo idoneo a fondare la competenza regionale per la promozione dell'occupazione giovanile. Qualora, peraltro, venisse a crearsi interferenza nelle rispettive aree di competenza (statale e regionale) - a causa di un collegamento obiettivo indissolubile fra le aree stesse - riguardo o a beni compresi nel patrimonio edilizio ed urbanistico in condizioni di degrado o al controllo (o predisposizione) di attivita` formative degli addetti assunti o ai procedimenti avviati che pero` riguardino beni di interesse locale, dovra` farsi ricorso a soluzioni ispirate al principio di leale cooperazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15, L. 28 febbraio 1986, n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte