Ordinanza 67/1987 (ECLI:IT:COST:1987:67)
Massima numero 4098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
25/02/1987; Decisione del
25/02/1987
Deposito del 02/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 67/87. TARIFFE - PROFESSIONALI - COMPENSO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERI ED ARCHITETTI - COMPUTO DEGLI INTERESSI CORRELATIVI - CRITERI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 67/87. TARIFFE - PROFESSIONALI - COMPENSO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERI ED ARCHITETTI - COMPUTO DEGLI INTERESSI CORRELATIVI - CRITERI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Ai fini della rilevanza, occorre che le autorita` remittenti valutino preliminarmente se incida sulla questione sollevata il principio - pacifico nella giurisprudenza ordinaria ed amministrativa (e che trova eco anche in una sentenza della Corte) - per cui "il danno provocato dall'inadempimento di debiti pecuniari derivanti da rapporti di lavoro dipendente e autonomo, nonche` di impiego pubblico e` determinato alla stregua degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp.att. c.p.c. (novellati in virtu` della L. 11 agosto 1973, n. 533)". (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, comma quarto, L. 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui dispone che sulle somme dovute a ingegneri e architetti - cui erroneamente, una delle ordinanze di rinvio affianca anche i "geometri" che non sono peraltro parti nel relativo processo di merito - siano corrisposti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, "in contrasto con la norma generale (art. 1284 c.c.), che stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 5 per cento, e con l'art. 3 Cost."). - S. n. 300/1986.
Ai fini della rilevanza, occorre che le autorita` remittenti valutino preliminarmente se incida sulla questione sollevata il principio - pacifico nella giurisprudenza ordinaria ed amministrativa (e che trova eco anche in una sentenza della Corte) - per cui "il danno provocato dall'inadempimento di debiti pecuniari derivanti da rapporti di lavoro dipendente e autonomo, nonche` di impiego pubblico e` determinato alla stregua degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp.att. c.p.c. (novellati in virtu` della L. 11 agosto 1973, n. 533)". (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, comma quarto, L. 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui dispone che sulle somme dovute a ingegneri e architetti - cui erroneamente, una delle ordinanze di rinvio affianca anche i "geometri" che non sono peraltro parti nel relativo processo di merito - siano corrisposti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, "in contrasto con la norma generale (art. 1284 c.c.), che stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 5 per cento, e con l'art. 3 Cost."). - S. n. 300/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte