Sentenza 70/1987 (ECLI:IT:COST:1987:70)
Massima numero 4101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/02/1987; Decisione del
26/02/1987
Deposito del 05/03/1987; Pubblicazione in G. U. 11/03/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 70/87. REGIONE SARDEGNA - FINANZE - ENTRATE REGIONALI - SOMME ATTRIBUITE, A CARICO DELLO STATO, ALLA REGIONE SARDA IN SOSTITUZIONE DELLE QUOTE FISSE DI TRIBUTI ERARIALI SOPPRESSI - RIDUZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE GLOBALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 70/87. REGIONE SARDEGNA - FINANZE - ENTRATE REGIONALI - SOMME ATTRIBUITE, A CARICO DELLO STATO, ALLA REGIONE SARDA IN SOSTITUZIONE DELLE QUOTE FISSE DI TRIBUTI ERARIALI SOPPRESSI - RIDUZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE GLOBALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
In materia di finanza regionale, l'art. 8 dello Statuto speciale sardo indicava le quote di imposte erariali costituenti entrate della Regione, fissando direttamente l'ammontare ad essa spettante (tranne che per la imposta sul valore aggiunto). Dopo l'attuazione della riforma tributaria del 1972 (che soppresse gran parte delle imposte in detta norma enumerate) la determinazione delle somme necessarie ad assicurare alla Regione entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi soppressi e` stata operata con norme aventi forza di legge, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 54, comma quarto dello Statuto, a tenor del quale le disposizioni del precedente titolo III - in cui e` compreso l'art. 8 cit. - possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, "in ogni caso sentita la Regione". A tale procedura - "rinforzata" dalla garanzia della partecipazione regionale - doveva percio` farsi ricorso anche per ogni successiva modificazione della legislazione ordinaria emanata al riguardo, in quanto incidente sulla normativa dell'art. 8 cit.; cio` che, invece, e` stato omesso nel caso dell'impugnato d.l. n. 677 emanato senza l'acquisizione del parere regionale. Ne` a giustificare tale omissione vale l'urgenza del provvedere: giacche` tale esigenza avrebbe potuto, bensi`, consigliare in linea eccezionale la partecipazione della Regione al procedimento con modalita` peculiari (quali la presenza nel Consiglio dei ministri del Presidente della Regione stessa), e, in ogni caso, alla acquisizione del parere si sarebbe potuto provvedere nel procedimento di conversione del decreto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 54, comma quarto, l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) - l'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981 n. 677 (conv. nella l. 26 gennaio 1982 n. 11), nella parte in cui dispone la riduzione di lire 3.250 milioni delle somme da corrispondere per l'anno 1981 alla Regione sarda.
In materia di finanza regionale, l'art. 8 dello Statuto speciale sardo indicava le quote di imposte erariali costituenti entrate della Regione, fissando direttamente l'ammontare ad essa spettante (tranne che per la imposta sul valore aggiunto). Dopo l'attuazione della riforma tributaria del 1972 (che soppresse gran parte delle imposte in detta norma enumerate) la determinazione delle somme necessarie ad assicurare alla Regione entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi soppressi e` stata operata con norme aventi forza di legge, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 54, comma quarto dello Statuto, a tenor del quale le disposizioni del precedente titolo III - in cui e` compreso l'art. 8 cit. - possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, "in ogni caso sentita la Regione". A tale procedura - "rinforzata" dalla garanzia della partecipazione regionale - doveva percio` farsi ricorso anche per ogni successiva modificazione della legislazione ordinaria emanata al riguardo, in quanto incidente sulla normativa dell'art. 8 cit.; cio` che, invece, e` stato omesso nel caso dell'impugnato d.l. n. 677 emanato senza l'acquisizione del parere regionale. Ne` a giustificare tale omissione vale l'urgenza del provvedere: giacche` tale esigenza avrebbe potuto, bensi`, consigliare in linea eccezionale la partecipazione della Regione al procedimento con modalita` peculiari (quali la presenza nel Consiglio dei ministri del Presidente della Regione stessa), e, in ogni caso, alla acquisizione del parere si sarebbe potuto provvedere nel procedimento di conversione del decreto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 54, comma quarto, l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) - l'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981 n. 677 (conv. nella l. 26 gennaio 1982 n. 11), nella parte in cui dispone la riduzione di lire 3.250 milioni delle somme da corrispondere per l'anno 1981 alla Regione sarda.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 54
co. 4
Altri parametri e norme interposte