Sentenza 72/1987 (ECLI:IT:COST:1987:72)
Massima numero 4105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
26/02/1987; Decisione del
26/02/1987
Deposito del 05/03/1987; Pubblicazione in G. U. 11/03/1987
Titolo
SENT. 72/87 B. TRASPORTI PUBBLICI - PERSONALE - OPERAI PROVETTI PERVENUTI ALLA QUALIFICA PER ANZIANITA', SENZA POTER PARTECIPARE, PER ACCERTATA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO, AL PREVISTO ESAME TECNICO-PROFESSIONALE - INQUADRAMENTO NEL SESTO LIVELLO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 72/87 B. TRASPORTI PUBBLICI - PERSONALE - OPERAI PROVETTI PERVENUTI ALLA QUALIFICA PER ANZIANITA', SENZA POTER PARTECIPARE, PER ACCERTATA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO, AL PREVISTO ESAME TECNICO-PROFESSIONALE - INQUADRAMENTO NEL SESTO LIVELLO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La norma che dispone l'inquadramento al sesto livello dei soli addetti ai pubblici servizi di trasporto pervenuti alla qualifica di "operaio provetto" previo superamento dell'apposito esame, ed ascrive all'inferiore settimo livello quelli pervenuti alla medesima qualifica per anzianita` , risulta "non di bastevole ragionevolezza" nei riguardi di coloro che, per accertata responsabilita` del datore di lavoro, non siano stati posti in grado di sostenere la suddetta prova d'esame. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 1 febbraio 1978, n. 30, nella parte in cui le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle qualifiche) non prevedono il nuovo inquadramento quale operaio tecnico (livello 6^) dell'operaio provetto promosso per anzianita`, limitatamente agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati - in epoca anteriore al 1^ gennaio 1978 - nella qualifica senza aver potuto partecipare, per responsabilita` riferita da giudicato esclusivamente al datore di lavoro, a prova d'esame tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa.
La norma che dispone l'inquadramento al sesto livello dei soli addetti ai pubblici servizi di trasporto pervenuti alla qualifica di "operaio provetto" previo superamento dell'apposito esame, ed ascrive all'inferiore settimo livello quelli pervenuti alla medesima qualifica per anzianita` , risulta "non di bastevole ragionevolezza" nei riguardi di coloro che, per accertata responsabilita` del datore di lavoro, non siano stati posti in grado di sostenere la suddetta prova d'esame. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 1 febbraio 1978, n. 30, nella parte in cui le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle qualifiche) non prevedono il nuovo inquadramento quale operaio tecnico (livello 6^) dell'operaio provetto promosso per anzianita`, limitatamente agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati - in epoca anteriore al 1^ gennaio 1978 - nella qualifica senza aver potuto partecipare, per responsabilita` riferita da giudicato esclusivamente al datore di lavoro, a prova d'esame tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte