Sentenza 72/1987 (ECLI:IT:COST:1987:72)
Massima numero 4106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
26/02/1987; Decisione del
26/02/1987
Deposito del 05/03/1987; Pubblicazione in G. U. 11/03/1987
Titolo
SENT. 72/87 C. TRASPORTI PUBBLICI - PERSONALE - AGENTI GIA' IN SERVIZIO CON LA QUALIFICA DI "BIGLIETTAIO" - INQUADRAMENTO NELL'OTTAVO LIVELLO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 72/87 C. TRASPORTI PUBBLICI - PERSONALE - AGENTI GIA' IN SERVIZIO CON LA QUALIFICA DI "BIGLIETTAIO" - INQUADRAMENTO NELL'OTTAVO LIVELLO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli addetti ai pubblici servizi di trasporto che non avevano ancora acquisito, al momento dell'entrata in vigore della L.n. 30 del 1978, il diritto alla qualifica di "bigliettaio scelto", versavano in una posizione di mera aspettativa, ben diversa - e, pertanto, non assimilabile ai fini del migliore inquadramento - rispetto ai soggetti che la qualifica stessa avevano gia` maturato e conseguito; del resto, ogni regolamentazione dell'inquadramento di personale in una nuova struttura implica scelte operative transitorie rimesse, nell'ambito di coerenti apprezzamenti, alla discrezionalita` legislativa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 1 febbraio 1978, n. 30, nella parte in cui, accorpando le preesistenti qualifiche di "bigliettaio" e di "bigliettaio scelto" nell'unico livello - il nono - di bigliettaio, dispone peraltro l'assegnazione 'ad personam' del superiore livello ottavo, sino ad esaurimento, ai soli agenti gia` in servizio con la qualifica di "bigliettaio scelto").
Gli addetti ai pubblici servizi di trasporto che non avevano ancora acquisito, al momento dell'entrata in vigore della L.n. 30 del 1978, il diritto alla qualifica di "bigliettaio scelto", versavano in una posizione di mera aspettativa, ben diversa - e, pertanto, non assimilabile ai fini del migliore inquadramento - rispetto ai soggetti che la qualifica stessa avevano gia` maturato e conseguito; del resto, ogni regolamentazione dell'inquadramento di personale in una nuova struttura implica scelte operative transitorie rimesse, nell'ambito di coerenti apprezzamenti, alla discrezionalita` legislativa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 1 febbraio 1978, n. 30, nella parte in cui, accorpando le preesistenti qualifiche di "bigliettaio" e di "bigliettaio scelto" nell'unico livello - il nono - di bigliettaio, dispone peraltro l'assegnazione 'ad personam' del superiore livello ottavo, sino ad esaurimento, ai soli agenti gia` in servizio con la qualifica di "bigliettaio scelto").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte