Sentenza 73/1987 (ECLI:IT:COST:1987:73)
Massima numero 4107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  26/02/1987;  Decisione del  26/02/1987
Deposito del 05/03/1987; Pubblicazione in G. U. 11/03/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 73/87. FORZE ARMATE - CARABINIERI - MATRIMONIO - DIVIETO PER I PRIMI QUATTRO ANNI DI SERVIZIO - PERIODO DI "RAFFERMA IN ESPERIMENTO" - NON COMPUTABILITA' NEL QUADRIENNIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Con riguardo al divieto, posto agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, di contrarre matrimonio nei primi quattro anni di servizio, la non computabilita` nel quadriennio dell'eventuale periodo di "rafferma in esperimento" - cui il militare puo` essere ammesso dopo il triennio di ferma iniziale - e` irrazionale e discriminataria, in quanto la posizione di "esperimento" e` fonte di identici doveri di servizio. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, L. 19 maggio 1976 n. 322, nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri, possano contrarre matrimonio al compimento del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato. - v. S.n. 216/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte