Sentenza 75/1987 (ECLI:IT:COST:1987:75)
Massima numero 4116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  26/02/1987;  Decisione del  26/02/1987
Deposito del 05/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Massime associate alla pronuncia:  4115


Titolo
SENT. 75/87 B. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITI DELLA P.A. - PRODUZIONE DI INTERESSI - DECORRENZA - DALL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La generica impugnazione delle disposizioni legislative inerenti ai procedimenti di spesa della p.a. non consente di desumere il principio normativo su cui appuntare esame ed eventualmente censura; mentre la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni indicazione circa la specie di interessi in contestazione nel giudizio a quo, non consente di verificare la concreta rilevanza della questione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 28 e 97, 53 e 23 Cost. - del capo IV del titolo II, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e succ.mod., e degli artt. 87, 295, 296, 324 e 325, r.d. 3 marzo 1934 n. 383 e succ.mod., denunciati in quanto da essi sarebbe enucleabile una norma secondo la quale i debiti della p.a. - e specificamente dei Comuni - "diventano liquidi ed esigibili e quindi produttivi di interessi solo alla data di emissione del relativo mandato di pagamento o atto equipollente, anziche` alla data che risulterebbe dall'applicazione dell'ordinaria disciplina civilistica in materia e dalle eventuali pattuizioni stipulate fra le parti interessate".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte