Sentenza 75/1987 (ECLI:IT:COST:1987:75)
Massima numero 4116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
26/02/1987; Decisione del
26/02/1987
Deposito del 05/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Massime associate alla pronuncia:
4115
Titolo
SENT. 75/87 B. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITI DELLA P.A. - PRODUZIONE DI INTERESSI - DECORRENZA - DALL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 75/87 B. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITI DELLA P.A. - PRODUZIONE DI INTERESSI - DECORRENZA - DALL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La generica impugnazione delle disposizioni legislative inerenti ai procedimenti di spesa della p.a. non consente di desumere il principio normativo su cui appuntare esame ed eventualmente censura; mentre la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni indicazione circa la specie di interessi in contestazione nel giudizio a quo, non consente di verificare la concreta rilevanza della questione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 28 e 97, 53 e 23 Cost. - del capo IV del titolo II, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e succ.mod., e degli artt. 87, 295, 296, 324 e 325, r.d. 3 marzo 1934 n. 383 e succ.mod., denunciati in quanto da essi sarebbe enucleabile una norma secondo la quale i debiti della p.a. - e specificamente dei Comuni - "diventano liquidi ed esigibili e quindi produttivi di interessi solo alla data di emissione del relativo mandato di pagamento o atto equipollente, anziche` alla data che risulterebbe dall'applicazione dell'ordinaria disciplina civilistica in materia e dalle eventuali pattuizioni stipulate fra le parti interessate".
La generica impugnazione delle disposizioni legislative inerenti ai procedimenti di spesa della p.a. non consente di desumere il principio normativo su cui appuntare esame ed eventualmente censura; mentre la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni indicazione circa la specie di interessi in contestazione nel giudizio a quo, non consente di verificare la concreta rilevanza della questione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 28 e 97, 53 e 23 Cost. - del capo IV del titolo II, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e succ.mod., e degli artt. 87, 295, 296, 324 e 325, r.d. 3 marzo 1934 n. 383 e succ.mod., denunciati in quanto da essi sarebbe enucleabile una norma secondo la quale i debiti della p.a. - e specificamente dei Comuni - "diventano liquidi ed esigibili e quindi produttivi di interessi solo alla data di emissione del relativo mandato di pagamento o atto equipollente, anziche` alla data che risulterebbe dall'applicazione dell'ordinaria disciplina civilistica in materia e dalle eventuali pattuizioni stipulate fra le parti interessate".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte