Ordinanza 76/1987 (ECLI:IT:COST:1987:76)
Massima numero 4117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
26/02/1987; Decisione del
26/02/1987
Deposito del 05/03/1987; Pubblicazione in G. U. 18/03/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 76/87. FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - ASSUNZIONE O TRASMISSIONE ANCHE DEL COGNOME MATERNO - RELATIVA FACOLTA' DEL FIGLIO E DELLA MADRE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 76/87. FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - ASSUNZIONE O TRASMISSIONE ANCHE DEL COGNOME MATERNO - RELATIVA FACOLTA' DEL FIGLIO E DELLA MADRE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto sollevata da autorita` giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo (e quindi, in via eventuale e comunque prematuramente, con conseguente difetto della rilevanza) - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e degli artt. 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, cod.civ., "nella parte in cui non prevedono per il figlio legittimo la facolta` di assumere anche il cognome materno e per la madre quella di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome", in riferimento agli artt. 2, 3, 29 Cost.. (Nella specie il tribunale a quo - innanzi al quale erano state rimesse le parti, con sentenza della Corte di Appello, ex art. 354 cpv. cod.proc.civ. - aveva proposto la detta impugnativa prima di essere di fatto reinvestito della causa, per di piu` in pendenza del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio). - S. nn. 300/1983; 117/1984 e 140/1984; 254/1985.
E' manifestamente inammissibile - in quanto sollevata da autorita` giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo (e quindi, in via eventuale e comunque prematuramente, con conseguente difetto della rilevanza) - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e degli artt. 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, cod.civ., "nella parte in cui non prevedono per il figlio legittimo la facolta` di assumere anche il cognome materno e per la madre quella di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome", in riferimento agli artt. 2, 3, 29 Cost.. (Nella specie il tribunale a quo - innanzi al quale erano state rimesse le parti, con sentenza della Corte di Appello, ex art. 354 cpv. cod.proc.civ. - aveva proposto la detta impugnativa prima di essere di fatto reinvestito della causa, per di piu` in pendenza del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio). - S. nn. 300/1983; 117/1984 e 140/1984; 254/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte