Sentenza 77/1987 (ECLI:IT:COST:1987:77)
Massima numero 4121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/03/1987; Decisione del
24/03/1987
Deposito del 27/03/1987; Pubblicazione in G. U. 01/04/1987
Titolo
SENT. 77/87 D. COMUNI E PROVINCE - COMUNE - FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA SOSTANZIALE - CONFERIMENTO AI CONSIGLI COMUNALI DEL POTERE DI INCIDERE SU ESSA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 77/87 D. COMUNI E PROVINCE - COMUNE - FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA SOSTANZIALE - CONFERIMENTO AI CONSIGLI COMUNALI DEL POTERE DI INCIDERE SU ESSA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 19, comma secondo, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, demandando ai Consigli comunali la determinazione delle procedure e competenze relative alle funzioni di polizia amministrativa conferite ai Comuni dal comma precedente, non comporta limitazioni ma, bensi`, un ampliamento dei poteri regolamentari e organizzativi comunali. La mancata "delegificazione" della disciplina sostanziale delle medesime funzioni e`, invece, conforme ai principi costituzionali in tema di autonomie, in quanto, per le funzioni attribuite in base all'art. 128 Cost., e` proprio quest'ultimo a prevedere che esse siano determinate con legge dello Stato; mentre, riguardo alle funzioni ricadenti nell'ambito di materie di spettanza regionale e "decentrate" ai Comuni in base all'art. 118, comma primo, Cost., la legge statale di decentramento non puo` sottrarre alle Regioni la potesta` legislativa ad esse spettante ex art. 117 Cost.. Ne` la legge di delega prevedeva l'attribuzione ai Comuni di poteri di disciplina sostanziale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76, 117 e 118, 5 e 128 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 19, comma secondo, cit., in quanto non conferisce ai Comuni alcuna potesta` in ordine alla disciplina sostanziale delle autorizzazioni).
L'art. 19, comma secondo, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, demandando ai Consigli comunali la determinazione delle procedure e competenze relative alle funzioni di polizia amministrativa conferite ai Comuni dal comma precedente, non comporta limitazioni ma, bensi`, un ampliamento dei poteri regolamentari e organizzativi comunali. La mancata "delegificazione" della disciplina sostanziale delle medesime funzioni e`, invece, conforme ai principi costituzionali in tema di autonomie, in quanto, per le funzioni attribuite in base all'art. 128 Cost., e` proprio quest'ultimo a prevedere che esse siano determinate con legge dello Stato; mentre, riguardo alle funzioni ricadenti nell'ambito di materie di spettanza regionale e "decentrate" ai Comuni in base all'art. 118, comma primo, Cost., la legge statale di decentramento non puo` sottrarre alle Regioni la potesta` legislativa ad esse spettante ex art. 117 Cost.. Ne` la legge di delega prevedeva l'attribuzione ai Comuni di poteri di disciplina sostanziale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76, 117 e 118, 5 e 128 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 19, comma secondo, cit., in quanto non conferisce ai Comuni alcuna potesta` in ordine alla disciplina sostanziale delle autorizzazioni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte