Sentenza 77/1987 (ECLI:IT:COST:1987:77)
Massima numero 4123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/03/1987; Decisione del
24/03/1987
Deposito del 27/03/1987; Pubblicazione in G. U. 01/04/1987
Titolo
SENT. 77/87 F. COMUNI E PROVINCE - COMUNE - FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTI ELENCATI AI NN. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 E 17 DEL COMMA PRIMO, ART. 19, D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 - RILASCIO - POTERE DEL PREFETTO DI OTTENERNE LA SOSPENSIONE, L'ANNULLAMENTO O LA REVOCA - LIMITAZIONE DI TALE POTERE ALLE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 77/87 F. COMUNI E PROVINCE - COMUNE - FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTI ELENCATI AI NN. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 E 17 DEL COMMA PRIMO, ART. 19, D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 - RILASCIO - POTERE DEL PREFETTO DI OTTENERNE LA SOSPENSIONE, L'ANNULLAMENTO O LA REVOCA - LIMITAZIONE DI TALE POTERE ALLE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento esclude ogni possibilita` di ingerenza dello Stato (e, salvi i controlli ex art. 130 Cost., delle Regioni) nelle discrezionali valutazioni spettanti agli enti locali territoriali nell'esercizio di funzioni ad essi attribuite; conseguentemente, il previsto intervento prefettizio nell'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa da parte dei Comuni non si giustifica se non nell'ipotesi in cui, in connessione con l'esercizio di esse, emergano esigenze di sicurezza pubblica (prevenzione dei reati o mantenimento dell'ordine pubblico) il cui assolvimento e` riservato allo Stato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost. - l'art. 19, comma quarto, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza.
Il rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento esclude ogni possibilita` di ingerenza dello Stato (e, salvi i controlli ex art. 130 Cost., delle Regioni) nelle discrezionali valutazioni spettanti agli enti locali territoriali nell'esercizio di funzioni ad essi attribuite; conseguentemente, il previsto intervento prefettizio nell'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa da parte dei Comuni non si giustifica se non nell'ipotesi in cui, in connessione con l'esercizio di esse, emergano esigenze di sicurezza pubblica (prevenzione dei reati o mantenimento dell'ordine pubblico) il cui assolvimento e` riservato allo Stato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost. - l'art. 19, comma quarto, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte